L.R. Abruzzo 23/2006
Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo la figura del maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada: definisce attività, requisiti di abilitazione e iscrizione, aggiornamento obbligatorio, tariffe, sanzioni e controlli. Prevede inoltre un regime transitorio per chi era già abilitato alla data di entrata in vigore. È una disciplina ormai sostanzialmente storica e poco utile nella pratica attuale.
Ordinamento della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada in Abruzzo
Ordinamento della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada
La legge disciplina nella Regione Abruzzo la professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, con finalità di sviluppo professionale ordinato e di tutela dell’utenza. Regola abilitazione, iscrizione negli elenchi professionali, aggiornamento, tariffe, controlli e sanzioni.
Definizione della figura professionale e attività comprese
La norma qualifica come maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada il soggetto che, per professione:
- dirige tecnicamente squadre ciclistiche e atleti;
- accompagna singoli o gruppi in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, fornendo assistenza tecnica e meccanica e informazioni turistiche sui luoghi attraversati;
- istruisce i clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada;
- traccia percorsi e si occupa della segnaletica, delle vie e della loro manutenzione.
Pratica della mountain bike e limitazioni territoriali
La percorrenza con mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali avviene a completo rischio degli utenti. La Giunta regionale deve individuare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e i principi per definire percorsi e zone vietate alla pratica, che resta comunque sempre vietata sui terreni in coltura.
Abilitazione professionale, formazione e requisiti di accesso
L’esercizio della professione nel territorio regionale richiede il possesso dell’abilitazione professionale e l’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale della FCI. L’abilitazione si consegue con un corso di formazione, prova scritta e orale e prova pratica; il piano formativo e le modalità di svolgimento sono approvati dalla Direzione politiche attive del lavoro e istruzione, sentiti gli organismi FCI competenti, con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L’accesso ai corsi richiede:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana, di uno Stato UE o equiparazione di legge;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo estero equipollente;
- idoneità psico-fisica certificata da medico di sanità pubblica, non anteriore a tre mesi.
L’ammissione agli esami finali richiede la frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione.
Elenco professionale regionale, iscrizione e tesserino
La Regione rilascia l’attestato di abilitazione ai candidati idonei, valido per l’iscrizione negli elenchi professionali. L’esercizio effettivo della professione è subordinato all’iscrizione in un apposito elenco professionale regionale tenuto dal Collegio regionale dei maestri FCI, sotto vigilanza regionale e coordinamento del settore nazionale FCI.
Per l’iscrizione sono richiesti:
- residenza o domicilio in un comune della Regione Abruzzo;
- possesso dell’attestato di abilitazione;
- idoneità psico-fisica recente;
- assenza delle condizioni ostative previste dall’art. 11 del TULPS;
- copertura assicurativa RC verso terzi.
Negli elenchi sono annotati i dati anagrafici e gli eventuali provvedimenti. Gli elenchi sono comunicati alla struttura regionale competente per finalità di pubblicità e statistica e sono pubblicati annualmente sul BURA.
All’atto dell’iscrizione è rilasciato un tesserino di riconoscimento, che riporta i dati dell’elenco e le eventuali specializzazioni. Il tesserino va vidimato ogni tre anni, deve essere esibito durante l’attività e va restituito in caso di cancellazione.
Riconoscimento di titoli conseguiti altrove
Chi possiede titoli professionali conseguiti in altre Regioni, Province autonome o Stati membri UE, diversi dall’Italia, può chiedere il riconoscimento alla Direzione regionale competente. La verifica dell’equivalenza del titolo e dei contenuti formativi è effettuata sentita la FCI; se necessario, possono essere disposte misure di compensazione.
Aggiornamento professionale, sospensione e specializzazioni
La frequenza a corsi di aggiornamento professionale è obbligatoria. L’attività di aggiornamento può svolgersi tramite corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, previa autorizzazione regionale su richiesta del Collegio.
In caso di impossibilità per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente del Collegio può autorizzare temporaneamente l’esercizio della professione fino alla successiva attività di aggiornamento. L’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell’iscrizione nell’elenco professionale.
Sono previsti anche ulteriori corsi per specializzazioni di livello superiore, tra cui profili tecnico, sportivo, ambientale, turistico, promozionale e di valorizzazione del territorio e delle risorse umane e ambientali.
Modalità di esercizio e tariffe
Ogni maestro può accompagnare un solo gruppo composto da non più di dieci persone.
Le tariffe sono determinate dai singoli operatori nel rispetto di limiti minimi e massimi stabiliti dal Collegio regionale e comunicati alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno. Le tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio successivo; se la comunicazione non avviene nei termini, restano prorogate quelle vigenti.
Agevolazioni e controlli
I maestri regolarmente iscritti negli elenchi, durante l’esercizio della professione, sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà della Regione.
I comuni sono responsabili della vigilanza e del controllo sull’applicazione della legge.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per:
- esercizio dell’attività senza abilitazione e senza iscrizione nell’elenco: da 200 a 600 euro;
- mancata esposizione del tesserino: da 50 a 150 euro;
- applicazione di tariffe inferiori o superiori ai limiti comunicati: da 100 a 300 euro.
In caso di reiterazione, le sanzioni sono raddoppiate. L’irrogazione spetta ai sindaci dei comuni competenti per territorio, che devono darne comunicazione al Collegio e alla struttura regionale competente. Si applica la legge n. 689/1981; la Giunta regionale determina le modalità di versamento.
Regime transitorio e disposizioni finali
Ai titolari, alla data di entrata in vigore, dell’attestato FCI di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada è riconosciuto un credito formativo per partecipare ai corsi ed esami previsti dalla legge, secondo modalità stabilite dal Collegio e approvate dalla Regione.
In attesa della costituzione del Collegio regionale, si fa riferimento alla FCI Settore Fuoristrada e al suo albo dei maestri federali, con distinta dell’Elenco speciale della Regione Abruzzo.
La legge non comporta oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.
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