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Legge

L.R. Abruzzo 20/2006

Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 20/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina per il 2006-2007 l’appropriatezza dei ricoveri, la regolazione di day hospital/day surgery e dei regimi assistenziali, il riordino della rete ospedaliera e varie modifiche finanziarie e organizzative al sistema sanitario regionale. Molte misure sono legate a termini e obiettivi annuali (2006-2009) e alcune disposizioni risultano oggi superate o abrogate.

Misure per appropriatezza, ricoveri, assistenza ospedaliera e riordino sanitario regionale

Misure per l’appropriatezza e l’organizzazione sanitaria regionale

La legge detta, per la Regione Abruzzo, misure di governo clinico e di riequilibrio dell’offerta sanitaria, con particolare attenzione all’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri, ai regimi di assistenza a ciclo diurno, ai rapporti con le strutture accreditate e al riordino della rete ospedaliera.

Appropriatezza dei ricoveri e abbattimento della produzione

Per l’anno 2006 è fissato un tasso di ospedalizzazione intraregionale pari a 220 ricoveri per mille abitanti. Le strutture pubbliche e private devono ridurre complessivamente la produzione dei ricoveri del 13%, con abbattimenti differenziati in base a due indicatori di appropriatezza:

  • incidenza dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari;
  • incidenza dei ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri ordinari, rispetto alla mediana regionale.

La riduzione è graduata per scaglioni e, per il 2006, è calcolata sui dati dei ricoveri del 2005. L’abbattimento complessivo deve riguardare il 90% dei ricoveri ordinari e il 10% dei day hospital medici. I casi eccedenti non sono valorizzati ai fini del finanziamento aziendale.

Dal 2007 la riduzione della produzione è determinata dalla somma di:

  • valore di inappropriatezza della struttura nell’anno precedente, rilevato con il protocollo di appropriatezza dell’Allegato A;
  • quota legata ai ricoveri ripetuti, sempre in rapporto alla mediana regionale.

Entro il 2006 i criteri di abbattimento devono essere rideterminati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali pubbliche e private.

Valorizzazione dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza

I 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza sono valorizzati in modo parzialmente differenziato tra regime ordinario e day hospital/day surgery:

  • nel secondo semestre 2006: 80% a tariffa DH/DS e 20% a tariffa di ricovero ordinario;
  • per gli anni 2007-2009: 90% a tariffa DH/DS e 10% a tariffa di ricovero ordinario.

Il valore economico della quota da remunerare come ricovero ordinario è calcolato usando il valore medio della produzione complessiva in DH/DS.

Standard di attività delle unità operative e accorpamenti

Le unità operative chirurgiche generali e specialistiche devono raggiungere entro il 2006 il 75% di DRG chirurgici ordinari sul totale dei DRG della singola unità. Se lo standard non è raggiunto, la differenza percentuale incide come base per l’abbattimento della remunerazione dei DRG medici della stessa unità.

Le unità mediche e chirurgiche che, nel biennio 2004-2005, non abbiano raggiunto un tasso di occupazione del 60% nelle degenze ordinarie devono essere accorpate, salvo le eccezioni previste per terapia intensiva, UTIC e riabilitazione/lungodegenza. I direttori generali predispongono il piano di accorpamento, soggetto ad approvazione della Giunta regionale.

Flussi informativi e sanzioni per ritardi

Dal secondo trimestre 2006 i flussi della scheda di dimissione ospedaliera devono pervenire alla Direzione Sanità entro il 45° giorno dalla fine del trimestre. Il ritardo comporta un abbattimento del 3% della remunerazione di tutti i ricoveri del trimestre.

Regolamentazione delle attività ospedaliere a ciclo diurno

Dal secondo semestre 2006 le attività di day hospital, day service, day surgery e chirurgia ambulatoriale sono disciplinate dalle linee guida dell’Allegato B. Le ASL devono attivare tali forme assistenziali nei diversi stabilimenti ospedalieri aziendali, anche in modo non omogeneo tra i singoli presidi; gli enti privati accreditati devono adeguarsi alla disciplina regionale.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, ASL e strutture private accreditate devono adottare un regolamento aziendale delle attività cliniche a ciclo diurno.

Le prestazioni di day surgery ammesse sono solo quelle riferite alle Aree Funzionali Omogenee previste dal Piano Sanitario Regionale 1999-2001; per le discipline chirurgiche specialistiche sono ammesse solo se presenti discipline equipollenti o affini secondo la normativa statale richiamata. È vietato svolgere altre attività di DS, con sospensione dell’attività in caso di violazione accertata.

Ai fini programmatori, i posti letto di DH e DS sono equiparati ai posti letto ordinari e sono attivati secondo specifici rapporti di conversione:

  • 2 posti ordinari per 1 posto DH;
  • 1 posto ordinario per 1 posto DS.

Entro il 2007 il complesso dei posti letto DH e DS deve raggiungere almeno il 10% dei posti letto totali. Spazi e personale dedicati devono risultare chiaramente identificati. L’attivazione avviene con deliberazione dell’azienda, previa verifica di conformità. Delibere e regolamenti sono trasmessi alla Direzione Sanità e all’Agenzia Sanitaria Regionale.

Governance, monitoraggio e protocolli per il ciclo diurno

È istituito, sotto il coordinamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale, un gruppo di lavoro composto da referenti delle ASL e delle strutture private accreditate. Il gruppo:

  • raccoglie gli schemi di attività a ciclo diurno;
  • confronta i protocolli diagnostico-terapeutici;
  • pubblica annualmente il Registro regionale dei protocolli diagnostico-terapeutici dei regimi a ciclo diurno.

Regolazione dei regimi assistenziali e autorizzazioni

Fino alla nuova legge regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento è vietato realizzare, trasformare, ampliare o trasferire presidi e unità operative per ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e presidi residenziali. Sono consentite alcune deroghe, tra cui:

  • interventi legati ai progetti ex art. 20 della legge n. 67/1988;
  • trasferimenti di posti letto ordinari, DH e DS già accreditati, all’interno della stessa ASL o della stessa struttura privata, mantenendo disciplina e numero di posti letto accreditati;
  • ulteriori deroghe approvate dal Consiglio regionale nei limiti del Piano Sanitario Regionale.

Per le strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti è individuato il sistema RUG III per la classificazione del case-mix. Nel 2006 l’Agenzia Sanitaria Regionale conduce una sperimentazione a cui partecipano tutte le strutture pubbliche e private interessate; la mancata partecipazione comporta la revoca dell’accreditamento.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Direzione Sanità deve emanare linee guida per la verifica di appropriatezza dei trattamenti riabilitativi nelle strutture di riabilitazione fisica e psichiatrica.

La Giunta regionale avvia inoltre un tavolo con le regioni confinanti sulla mobilità sanitaria interregionale e stipula i relativi accordi, tenendo conto dei fabbisogni della popolazione abruzzese e dei criteri di appropriatezza.

Le prestazioni a favore di pazienti extraregionali erogate da strutture private sono remunerabili con fondi SSN solo se rese su posti letto accreditati. Per il 2006 sono previste regole transitorie di liquidazione con pagamento parziale al 70% e saldo differito, nei limiti del fatturato 2004, e pagamento differito al 30 giugno 2008 per l’eventuale eccedenza.

Aggiornamento annuale degli allegati e tutela nelle contestazioni

I contenuti degli Allegati A e B possono essere confermati o aggiornati annualmente con delibera di Giunta, sentita la Commissione consiliare competente e la Conferenza permanente per i rapporti fra Regione e ASL. In caso di esito negativo del procedimento di contestazione per l’erogatore, è previsto un appello a un organo terzo composto da tre esperti esterni alle istituzioni pubbliche o private regionali.

Modifiche alla disciplina finanziaria e contabile del sistema sanitario regionale

La legge modifica la L.R. 146/1996, incidendo su entrate, delegazioni di pagamento, termini procedimentali e attività dell’Ufficio Unico degli Acquisti. In particolare:

  • alcune entrate regionali sono destinate a finanziare il Servizio di Elisoccorso 118, le attività trasfusionali regionali e il Servizio Veterinario Regionale;
  • per le delegazioni di pagamento delle ASL approvate dalla Giunta è previsto uno specifico capitolo di bilancio con relativo codice SIOPE;
  • i termini per i pareri o i procedimenti regionali possono essere interrotti se la Giunta chiede chiarimenti all’azienda, con ripresa del termine alla ricezione della risposta;
  • l’Ufficio Unico degli Acquisti può autorizzare l’azienda a procedere o avviare la procedura di aggiudicazione entro i termini previsti;
  • l’Ufficio può svolgere attività di omogeneizzazione dei fabbisogni e delle procedure di acquisto, anche mediante linee di indirizzo e albo regionale fornitori.

Proventi delle sanzioni in materia di prevenzione

Per i proventi delle sanzioni previste dal D.Lgs. 758/1994 e da altre norme nazionali in materia di prevenzione, la legge dispone che siano introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata. L’80% delle somme resta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione che le ha prodotte; il restante 20% è trasferito alla Regione per formazione e aggiornamento degli operatori della prevenzione.

Tali risorse sono destinate all’acquisto di beni e strumenti, al miglioramento della funzionalità dei servizi, alla formazione, all’assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio e al finanziamento delle posizioni organizzative degli operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Dotazione dei posti letto e riordino della rete ospedaliera

Per la rete ospedaliera regionale il numero dei posti letto è fissato in 5.850, pari a 4,5 posti letto per mille abitanti, in coerenza con l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La rete ospedaliera deve essere ridefinita con legge entro sei mesi dall’entrata in vigore, nel rispetto di tale vincolo e con riequilibrio tra posti letto per acuti e per lungodegenza/riabilitazione.

Sanzioni amministrative in materia di fumo

Per le violazioni del divieto di fumare accertate da organi non statali, il pagamento delle sanzioni segue la disciplina della L.R. 47/1984. In caso di mancato pagamento in misura ridotta, il Sindaco del Comune in cui è avvenuta la violazione riceve il rapporto e applica la sanzione.

Strutture socio-sanitarie

Le strutture socio-sanitarie operanti nella Regione sono assoggettate alla disciplina statale di autorizzazione e accreditamento prevista dal D.Lgs. 502/1992 e non alla disciplina regionale sulle autorizzazioni al funzionamento e sull’accreditamento dei servizi alla persona.

Disposizioni finali, abrogazioni ed efficacia

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le nuove regole su appropriatezza, ciclo diurno, regimi assistenziali e organizzazione sanitaria. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Obsolescenza pratica

Molte previsioni hanno natura programmatoria o transitoria e sono ancorate ad anni specifici (2006-2009), oltre a richiamare atti e piani successivi; alcune risultano espressamente superate o abrogate da normativa successiva. Per questo, nel complesso, l’atto ha oggi utilità applicativa limitata e in larga parte storica.

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