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Legge

L.R. Abruzzo 28/2006

Trattamento economico del personale trasferito alle Province.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, un assegno ad personam per il personale regionale trasferito alle Province in attuazione delle norme sul decentramento amministrativo. L’assegno, dal 2005, copre la differenza tra il trattamento economico 2004 percepito in Regione e quello provinciale; la Regione finanzia le Province e stanzia €250.000 per il 2006, con copertura rinviata ai bilanci successivi.

Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province

Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province

La legge regionale disciplina il mantenimento del trattamento economico del personale della Regione Abruzzo transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del processo di conferimento di funzioni agli enti locali. La misura riguarda la sola Regione Abruzzo e opera per il personale trasferito secondo il quadro normativo richiamato nel testo.

Ambito di applicazione e contenuto del beneficio

Al personale regionale passato alle Province è riconosciuto, da parte dell’ente di appartenenza, un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra:

  • il trattamento economico retributivo complessivo goduto presso l’amministrazione regionale nell’esercizio 2004;
  • il trattamento economico percepito presso l’amministrazione provinciale.

Il calcolo esclude:

  • missioni;
  • straordinario;
  • eventuali emolumenti non riconducibili alla voce “retribuzione”.

Decorrenza

L’assegno decorre dall’esercizio 2005. La disciplina, quindi, opera con riferimento ai rapporti economici successivi al 2004, assumendo come base di confronto il trattamento complessivo dell’esercizio 2004.

Modalità di finanziamento e rapporti tra Regione e Province

Per consentire l’applicazione della misura, la Regione eroga alle singole Province le risorse finanziarie necessarie, in rapporto al personale assegnato a ciascuna di esse. Le modalità operative di erogazione sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi all’entrata in vigore della legge.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio di riferimento, l’onere è quantificato in € 250.000,00 e trova copertura nelle risorse iscritte nella UPB 14.01.001, capitolo 11541, destinato al trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex L.R. 72/1998.

Per gli esercizi successivi, le risorse necessarie sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa mediante legge di bilancio.

Nota sulla disciplina successiva

Nel testo consolidato è richiamata una modifica successiva relativa all’inserimento dell’avverbio “non” nel regime di riassorbibilità dell’assegno, ma tale intervento è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Il testo base, pertanto, va letto secondo la formulazione risultante dal consolidamento e nei limiti della disciplina originaria qui riportata.

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