L.R. Abruzzo 28/2006
Trattamento economico del personale trasferito alle Province.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, un assegno ad personam per il personale regionale trasferito alle Province in attuazione delle norme sul decentramento amministrativo. L’assegno, dal 2005, copre la differenza tra il trattamento economico 2004 percepito in Regione e quello provinciale; la Regione finanzia le Province e stanzia €250.000 per il 2006, con copertura rinviata ai bilanci successivi.
Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province
Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province
La legge regionale disciplina il mantenimento del trattamento economico del personale della Regione Abruzzo transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del processo di conferimento di funzioni agli enti locali. La misura riguarda la sola Regione Abruzzo e opera per il personale trasferito secondo il quadro normativo richiamato nel testo.
Ambito di applicazione e contenuto del beneficio
Al personale regionale passato alle Province è riconosciuto, da parte dell’ente di appartenenza, un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra:
- il trattamento economico retributivo complessivo goduto presso l’amministrazione regionale nell’esercizio 2004;
- il trattamento economico percepito presso l’amministrazione provinciale.
Il calcolo esclude:
- missioni;
- straordinario;
- eventuali emolumenti non riconducibili alla voce “retribuzione”.
Decorrenza
L’assegno decorre dall’esercizio 2005. La disciplina, quindi, opera con riferimento ai rapporti economici successivi al 2004, assumendo come base di confronto il trattamento complessivo dell’esercizio 2004.
Modalità di finanziamento e rapporti tra Regione e Province
Per consentire l’applicazione della misura, la Regione eroga alle singole Province le risorse finanziarie necessarie, in rapporto al personale assegnato a ciascuna di esse. Le modalità operative di erogazione sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi all’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio di riferimento, l’onere è quantificato in € 250.000,00 e trova copertura nelle risorse iscritte nella UPB 14.01.001, capitolo 11541, destinato al trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex L.R. 72/1998.
Per gli esercizi successivi, le risorse necessarie sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa mediante legge di bilancio.
Nota sulla disciplina successiva
Nel testo consolidato è richiamata una modifica successiva relativa all’inserimento dell’avverbio “non” nel regime di riassorbibilità dell’assegno, ma tale intervento è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Il testo base, pertanto, va letto secondo la formulazione risultante dal consolidamento e nei limiti della disciplina originaria qui riportata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 ago 2006L.R. Abruzzo 27/2006
- Legge · 25 ago 2006L.R. Abruzzo 29/2006
- Legge · 28 lug 2006L.R. Abruzzo 26/2006
- Legge · 6 lug 2006L.R. Abruzzo 23/2006
- Legge · 5 ott 2006L.R. Abruzzo 30/2006
- Legge · 23 giu 2006L.R. Abruzzo 20/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →