Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 184 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dichiarazione dei redditi - modifica o integrazione - ravvedimento operoso - onere del contribuente - è tale. Compensazione - credito accertato - risultante dalla dichiarazione modificata - è ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il controversia riguarda la possibilità per il contribuente di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi (anche avvalendosi del ravvedimento operoso) e l'ammissibilità in compensazione di un credito risultante dalla dichiarazione modificata; l'Ufficio aveva contestato il credito asseritamente sussistente e la legittimità della compensazione operata dal contribuente

La decisione

la sentenza afferma che il contribuente ha la facoltà di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per adempiere all'obbligo di presentazione e collaborare con l'Amministrazione; il credito accertato e risultante dalla dichiarazione modificata può essere utilizzato in compensazione. Tuttavia la Corte precisa che la presentazione della dichiarazione integrativa, anche se depositata nei termini, non ha effetto preclusivo sul potere di accertamento dell'Ufficio riguardo alla dichiarazione pregressa: l'Amministrazione può quindi verificare e, se del caso, disconoscere il credito contestato. Se la dichiarazione integrativa fosse preclusiva, si trasformerebbe in un atto di condono, cosa che la giurisprudenza rifiuta

Massime di principio

  • Il contribuente può sempre presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori/omissioni e avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione
  • Il riconoscimento formale di un credito nella dichiarazione integrativa non impedisce all'Amministrazione finanziaria di esercitare i poteri di accertamento e di verificare la fondatezza del credito stesso
  • L'utilizzo del credito in compensazione è ammissibile se il credito risulta dalla dichiarazione modificata, ma resta subordinato all'esito di eventuali controlli e contestazioni dell'Ufficio
  • Il contribuente che intende usare crediti in compensazione deve conservare e rendere disponibili documentazione probatoria completa, poiché l'onere della prova sulla sussistenza del credito grava sul contribuente
  • Presentare tempestivamente correzioni e pagare quanto dovuto tramite ravvedimento operoso riduce sanzioni e rischi, ma non elimina il rischio di future rettifiche da parte dell'Amministrazione
  • In caso di contestazione dell'Ufficio, la posizione del contribuente potrà essere difesa in sede amministrativa o giurisdizionale dimostrando la veridicità e la regolarità del credito vantato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.