Sentenza del 20/01/2020 n. 184 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dichiarazione dei redditi - modifica o integrazione - ravvedimento operoso - onere del contribuente - è tale. Compensazione - credito accertato - risultante dalla dichiarazione modificata - è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il controversia riguarda la possibilità per il contribuente di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi (anche avvalendosi del ravvedimento operoso) e l'ammissibilità in compensazione di un credito risultante dalla dichiarazione modificata; l'Ufficio aveva contestato il credito asseritamente sussistente e la legittimità della compensazione operata dal contribuente
La decisione
la sentenza afferma che il contribuente ha la facoltà di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per adempiere all'obbligo di presentazione e collaborare con l'Amministrazione; il credito accertato e risultante dalla dichiarazione modificata può essere utilizzato in compensazione. Tuttavia la Corte precisa che la presentazione della dichiarazione integrativa, anche se depositata nei termini, non ha effetto preclusivo sul potere di accertamento dell'Ufficio riguardo alla dichiarazione pregressa: l'Amministrazione può quindi verificare e, se del caso, disconoscere il credito contestato. Se la dichiarazione integrativa fosse preclusiva, si trasformerebbe in un atto di condono, cosa che la giurisprudenza rifiuta
Massime di principio
- Il contribuente può sempre presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori/omissioni e avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione
- Il riconoscimento formale di un credito nella dichiarazione integrativa non impedisce all'Amministrazione finanziaria di esercitare i poteri di accertamento e di verificare la fondatezza del credito stesso
- L'utilizzo del credito in compensazione è ammissibile se il credito risulta dalla dichiarazione modificata, ma resta subordinato all'esito di eventuali controlli e contestazioni dell'Ufficio
- Il contribuente che intende usare crediti in compensazione deve conservare e rendere disponibili documentazione probatoria completa, poiché l'onere della prova sulla sussistenza del credito grava sul contribuente
- Presentare tempestivamente correzioni e pagare quanto dovuto tramite ravvedimento operoso riduce sanzioni e rischi, ma non elimina il rischio di future rettifiche da parte dell'Amministrazione
- In caso di contestazione dell'Ufficio, la posizione del contribuente potrà essere difesa in sede amministrativa o giurisdizionale dimostrando la veridicità e la regolarità del credito vantato
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