Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Milano del 15/10/2021 che aveva dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 3762/14 SIEP (emesso il 4/11/2019) ai fini dell'applicazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Procuratore ha dedotto errata applicazione dell'art. 656, sostenendo che l'atto del 4/11/2019 non fosse un autonomo ordine di esecuzione suscettibile di sospensione ai sensi del comma 5, che il ricorrente non si trovava nelle condizioni previste dalla norma (stato di libertà al momento del giudicato) e che la sospensione non poteva essere disposta più di una volta per la stessa condanna ai sensi del comma 7. Inoltre si eccepiva che la rideterminazione della pena non annulla retroattivamente un precedente ordine di carcerazione legittimamente emesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha affermato che l'art. 656, comma 5, richiede la contemporanea presenza di tre presupposti (entità della pena nei limiti, assenza di reati "ostativi", stato di libertà al momento del giudicato) e che la sospensione prevista da tale norma riguarda la primigenia esecuzione delle pene e non un provvedimento emesso successivamente che riespande effetti di un precedente ordine di esecuzione. Ha richiamato il divieto di reiterazione della sospensione per la stessa condanna ex comma 7 e la giurisprudenza secondo cui la rideterminazione della pena in sede esecutiva non annulla l'ordine di esecuzione originario né legittima la ripetizione della sospensione antecedente.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    comma 5; comma 7; comma 9 lett. b

    Il comma 5 consente la sospensione dell'esecuzione solo se ricorrono congiuntamente tre presupposti: pena entro i limiti indicati, assenza di reati "ostativi" e stato di libertà del condannato al momento in cui la sentenza diviene definitiva. Il comma 7 vieta di disporre la sospensione per la stessa condanna più di una volta. Il comma 9 lett. b) esclude la sospensione se il soggetto è in custodia cautelare in carcere quando la sentenza diventa definitiva. La Corte ha stabilito che la norma vale per la primigenia esecuzione e non per un ordine successivo che semplicemente riespande gli effetti di un precedente ordine di esecuzione.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle deduzioni del ricorrente come norma connessa alla corretta determinazione/esecuzione della pena; la Corte non ha ritenuto che eventuali violazioni segnalate potessero trasformare il provvedimento del PM in un autonomo atto suscettibile di nuova sospensione ex art. 656.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla procedura di impugnazione delle decisioni sull'applicazione della continuazione; la Corte ha invece ritenuto prevalente la regola che la rideterminazione della pena in sede esecutiva non annulla retroattivamente un ordine di carcerazione legittimamente emesso.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, si applica solo se, al momento in cui la sentenza diventa definitiva, il condannato è in stato di libertà; se è detenuto la sospensione non è ammissibile secondo comma 9 lett. b.
  • Un ordine del pubblico ministero volto a ripristinare o riespandere l'esecuzione di una pena già oggetto di precedente ordine non costituisce un "nuovo" ordine di esecuzione autonomo ai fini della sospensione ex art. 656, comma 5.
  • La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta per la stessa condanna (art. 656, comma 7); se una prima istanza è stata già rigettata o la sospensione già concessa e valutata, non è possibile reiterarla separatamente quando la pena viene poi rideterminata nel cumulo.
  • La rideterminazione della durata della pena in sede esecutiva (es. per riconoscimento della continuazione) non annulla retroattivamente un ordine di carcerazione legittimamente emesso e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione.
  • Se il soggetto è già detenuto al momento del giudicato e ritiene di avere titolo per misure alternative, la via corretta è l'istanza al Magistrato di sorveglianza competente piuttosto che pretendere l'applicabilità automatica della sospensione ex art. 656.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.