Ordinanza n. 3180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 00027/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di primo grado che aveva respinto la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'errore scusabile, poiché non risultavano chiari né l'imputazione dell'atto alla Provincia di Bolzano né i rapporti tra le amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti. Nel merito cautelare, l'appellante ha dedotto l'omessa audizione e la mancata possibilità di esercitare le prerogative difensive previste dall'ordinamento. È stato inoltre rappresentato il rischio di allontanamento dal territorio nazionale quale pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
L'appello cautelare è stato accolto e l'ordinanza di primo grado è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'istanza cautelare limitatamente alla violazione delle garanzie partecipative e difensive, derivante dall'omessa audizione della parte e dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative difensive. Ha quindi ordinato all'amministrazione la riedizione del procedimento, assicurando l'audizione dell'interessato e la concessione delle prerogative difensive previste dall'ordinamento. Ha riconosciuto il periculum in mora nel rischio grave e irreparabile di allontanamento dal territorio nazionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito contestualmente alla decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'omessa audizione dell'interessato e la mancata possibilità di esercitare le prerogative difensive previste dall'ordinamento possono giustificare l'accoglimento della domanda cautelare e l'ordine di riedizione del procedimento con pieno rispetto delle garanzie partecipative.
- Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto quando non siano chiari l'imputazione dell'atto a una determinata amministrazione e i rapporti tra le amministrazioni coinvolte nella gestione del procedimento.
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