Sentenza n. 152/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 375/2024 in data 21 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente o a un beneficio equipollente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., della sentenza n. 375/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto di ciascun ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici indicati in sentenza, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro beneficio equipollente. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'omesso adempimento. È stato inoltre evidenziato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, decorrente dalla notificazione della sentenza del 30 maggio 2025 all'indirizzo PEC del Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, l'obbligo conformativo a carico del Ministero e la mancata esecuzione, anche in ragione dell'assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione. Ha rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dei ricorrenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell'ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non adempiute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso ha contribuito a rendere esperibile il ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando l'obbligo di adempimento grava su una pubblica amministrazione.
- La mancata esecuzione di un giudicato può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e dell'assenza di contestazione dell'Amministrazione non costituita, purché risultino il contenuto precettivo della decisione, il suo passaggio in giudicato e l'inadempimento.
- Per le amministrazioni dello Stato, il ricorso per ottemperanza è esperibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta degli interessati e alla comunicazione dell'inutile decorso del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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