Cassazione Penale, Sentenza n. 32049/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare personale (carcere) disposta dal GIP per il reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico (clan Gionta) con ruolo di gestione delle estorsioni. Due censure principali: 1) errata applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con specifica contestazione della interpretazione di conversazioni intercettate, dell'identificazione dell'indagato come Peppe con la barba e della mancata considerazione delle deduzioni difensive e delle dichiarazioni del collaboratore Izzo; 2) mancata attualità delle esigenze cautelari alla luce di un provvedimento di libertà vigilata e di altri atti che, secondo la difesa, attesterebbero l'assenza di contatti con l'associazione e la cessazione dei collegamenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non consentite in cassazione, miranti a una rivalutazione dei fatti e delle prove (in particolare delle intercettazioni) che rientrano nella cognizione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata, congrua e logicamente coerente, valorizzando il compendio probatorio complessivo, la storia personale dell'imputato, la persistenza di contatti e la concreta capacità di mediazione e gestione delle estorsioni. Ha altresì ritenuto fondate e attuali le esigenze cautelari, nonostante gli atti citati dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per lamentare errori di applicazione in tema di motivazione; la Corte osserva che le censure mosse si risolvono in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle intercettazioni, materia non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte richiama la precedente condanna del ricorrente per 416-bis e utilizza la nozione dinamico-funzionale della partecipazione mafiosa per valutare il rilievo degli atti contestati e il ruolo attribuito al ricorrente.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte rileva che il Tribunale non si è limitato a richiamare la presunzione ma ha argomentato specificamente sulla gravità del fatto, la personalità dell'indagato e la persistenza dei contatti, giustificando l'attualità delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari non può limitarsi a chiedere una diversa lettura delle prove: la Corte è preclusa dalla rivalutazione del materiale probatorio e delle interpretazioni delle intercettazioni salvo che si dimostri una manifesta illogicità o un travisamento evidente e decisivo.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito; per contestarla efficacemente in sede di legittimità occorre dimostrare in modo preciso e decisivo la difformità tra il contenuto reale e quanto riportato, non semplici argomentazioni generiche.
- Per vincere su esigenze cautelari occorre fornire prove concrete e recenti del mutamento delle circostanze (documenti, risultanze processuali nuove e pertinenti) che dimostrino l'assenza di contatti o di pericolo concreto di reiterazione; richiamare provvedimenti amministrativi o di sorveglianza senza spiegare il loro rapporto con le risultanze investigative spesso non è sufficiente.
- Le dichiarazioni di collaboratori e le identificazioni fotografiche, se coerenti e contestualizzate nel quadro indiziario, hanno rilievo importante: per contestarne la attendibilità serve un'argomentazione specifica e circostanziata che ne metta in luce contraddizioni o motivi di inattendibilità.
- Nel valutare la gravità indiziaria va operata una lettura d'insieme delle prove e non un esame parcellizzato: singoli elementi ambiguo isolatamente possono assumere valore dimostrativo nel contesto complessivo; la difesa deve dunque agire sia sulla singola prova sia sulla sua collocazione nel quadro probatorio complessivo.
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