Sentenza n. 2704/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 336/2025, depositata e resa pubblica il 09.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 713/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per 500 euro relativi all'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che lo aveva condannato a riconoscere in suo favore la carta del docente per l'importo di 500 euro relativo all'anno scolastico 2022/2023. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era comprovato dall'attestazione della cancelleria, che la pretesa economica risultava documentalmente sorretta e che il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il TAR ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per la nomina del commissario ad acta quale strumento di esecuzione, sia per le circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro, ma tale misura non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora deve essere valutata concretamente e può essere esclusa, tra l'altro, in presenza di condizioni che rendano la misura manifestamente iniqua, considerando la situazione del debitore pubblico, il rischio di locupletazioni eccessive e l'esistenza di strumenti alternativi di esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'amministrazione pubblica.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La nomina del commissario ad acta costituisce lo strumento previsto dal giudice per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti l'esistenza e il contenuto della decisione passata in giudicato e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne in concreto l'equità e può escluderla quando la nomina del commissario ad acta assicuri già l'esecuzione o quando, considerate le circostanze del ritardo e la posizione del debitore pubblico, la sanzione risulti manifestamente iniqua.
- La nomina a commissario ad acta di un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta il riconoscimento di un compenso autonomo quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.
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