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Sentenza

Sentenza n. 2395/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento: - della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. XI / 7758 del 28.12.2022 – pubblicata sul B.U. R. Lombardia n. 1 S.O. del 5.1.2023 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)” relativamente all'Allegato 14, parte “2. Salute mentale (psichiatria, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologia), dipendenze, disabilità e sanità penitenziaria” – “Psichiatria” paragrafo “7.4 Tempi di Permanenza in Residenzialità (SRP)” laddove definisce, la durata massima di permanenza del paziente ospitato ad Alta e Media Intensità rispettivamente in 24 ed in 72 mesi nelle SRP1 e in 72 mesi dei programmi riabilitativi a media intensità nelle SRP2, senza possibilità di deroga a tali limiti, comportando inoltre riduzione corrispondente della tariffa prevista a livello regionale; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti, anche ad oggi non cogniti.

Giustizia amministrativa202300411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta regionale n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, nella parte relativa ai limiti massimi di permanenza nelle strutture residenziali psichiatriche SRP1 e SRP2

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disciplina regionale dei rapporti con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni psichiatriche extraospedaliere, censurando la fissazione rigida della durata massima dei trattamenti: 24 mesi per l'alta intensità e 72 mesi per la media intensità nelle SRP1, nonché 72 mesi per i programmi riabilitativi a media intensità nelle SRP2. Secondo la ricorrente, la previsione non consentiva deroghe o proroghe in relazione agli specifici bisogni terapeutici del singolo paziente e determinava, allo scadere dei termini, una modifica automatica del livello di intensità assistenziale e una corrispondente riduzione tariffaria. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui la durata dei trattamenti non può essere ancorata a limiti temporali rigidi, dovendo essere possibile un adattamento alle concrete esigenze cliniche del paziente. La Regione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ha evidenziato che, nelle more del giudizio, la D.G.R. n. 1827 del 31 gennaio 2024 aveva introdotto una possibilità di deroga alla scadenza temporale in presenza di condizioni cliniche eccezionali e di specifiche verifiche e autorizzazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'interesse azionato consisteva nell'ottenere una disciplina flessibile, che consentisse di derogare ai limiti massimi di permanenza quando le condizioni concrete del paziente lo richiedessero. La D.G.R. n. 1827 del 31 gennaio 2024 ha introdotto tale possibilità, prevedendo, per determinate condizioni cliniche eccezionali nelle SRP2 o in presenza di gravità clinica certificata, la possibilità di proseguire il programma a intensità assistenziale invariata, previa valutazione del CPS, verifica degli obiettivi del progetto terapeutico, indicazione della successiva data di dimissione e parere preventivo dell'organismo competente, entro il limite del 20% degli ospiti della struttura. Poiché la disciplina sopravvenuta ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso, è venuto meno l'interesse alla decisione nel merito. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda e la complessità e controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • D.G.R. Lombardia n. 1827 del 31 gennaio 2024

    nel verificarsi dell’eccezionalità di alcune condizioni cliniche che possono presentarsi solo nelle strutture SRP2 che non consentono una vita al di fuori da contesti protetti o a seguito di una gravità clinica certificata, il CPS titolare della presa in carico, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista dal progetto terapeutico, a seguito di verifica degli obiettivi declinati nel PTI e PTR, esprime opportuna valutazione e propone, in linea con le indicazioni operative della DGR IX/4221/2007 la permanenza in struttura definendo e indicando la successiva data di dimissione e la prosecuzione ad intensità assistenziale invariata del programma degli interventi da erogare. Tale rinnovo è sottoposto alla valutazione preventiva dell’OCSMD competente che esprime parere sulla eccezionalità della richiesta e non può riguardare una percentuale di pazienti superiori al 20% degli ospiti di una struttura

    La disciplina sopravvenuta consente, in presenza di condizioni cliniche eccezionali o di gravità clinica certificata, la deroga ai limiti temporali del trattamento e la prosecuzione a intensità assistenziale invariata, subordinatamente alle verifiche e ai pareri previsti.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione modifica la disciplina impugnata introducendo una regolazione idonea a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La durata dei trattamenti sanitari residenziali psichiatrici non può essere applicata in modo rigidamente automatico quando le esigenze cliniche concrete del paziente richiedano la prosecuzione del percorso terapeutico; una disciplina derogatoria può tuttavia subordinare la proroga a condizioni cliniche eccezionali, verifica degli obiettivi terapeutici, valutazione del servizio titolare della presa in carico e parere dell'organismo competente.
  • La sopravvenienza normativa o amministrativa che elimini la rigidità censurata dal ricorrente può determinare l'improcedibilità del ricorso anche senza una pronuncia di merito sulla legittimità originaria dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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