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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21578/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Una società ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione resa in sede di regolamento di competenza, lamentando che il provvedimento avesse disposto soltanto che le spese del regolamento fossero rimesse al giudice del merito, senza statuire anche sulle spese della fase di sospensione dell'efficacia esecutiva già svoltasi davanti al tribunale. La società ha tentato di qualificare l'omissione come errore materiale o, comunque, come omissione emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c., richiamando la giurisprudenza sulla liquidazione delle spese nei procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione. Ha ritenuto che il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. sia utilizzabile solo per errori materiali o omissioni meramente formali, cioè per contrasto tra volontà del giudice e sua esteriorizzazione grafica, e non per integrare il contenuto decisorio del provvedimento. La mancata statuizione sulle spese della fase di sospensiva, quand'anche esistente, richiederebbe una nuova valutazione decisoria e giuridica, incompatibile con la correzione. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo alla giurisprudenza sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata nel giudizio di cassazione non era decisivo, perché riferito a una fattispecie diversa da quella del regolamento di competenza. Non sono state poste spese del presente procedimento, per mancanza di soccombenza e di attività difensiva delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    procedimento di correzione

    consente solo di rimuovere errori materiali o omissioni meramente formali risultanti dal contrasto tra volontà del giudice e rappresentazione grafica, ma non permette di integrare il contenuto decisorio del provvedimento.

  • art. 373 c.p.c.

    procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva

    la Corte richiama la diversa fase cautelare svoltasi nel giudizio originario, ma esclude che il relativo assetto delle spese possa essere integrato tramite correzione materiale.

  • art. 91 c.p.c.

    non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione in mancanza di una situazione di soccombenza e di valida attività difensiva delle altre parti.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere usato per modificare o integrare il decisum, ma solo per allineare il testo del provvedimento alla volontà già espressa dal giudice.
  • La mancata pronuncia sulle spese processuali, quando richiede valutazioni discrezionali o interpretative, non integra di regola un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • Il richiamo a precedenti formatisi su fattispecie diverse non consente di ottenere, attraverso la correzione, una nuova statuizione su questioni non decise nel provvedimento originario.
  • In assenza di soccombenza e di attività difensiva delle controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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