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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3507/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. basata su una "prova nuova": le dichiarazioni rese da Pasquale Scaramozzino (figlio della persona offesa) acquisite dopo la condanna. Il ricorrente sosteneva che quelle dichiarazioni avrebbero dimostrato che la presunta vittima, Vincenzo Scaramozzino, aveva liberamente accettato una transazione per ottenere somme necessarie alle spese del matrimonio del figlio, e dunque avrebbero dovuto scalfire il giudizio di colpevolezza per il reato di estorsione per cui Caridi era stato condannato (artt. 81 cpv, 110, 629 c.p.). In sede di cassazione si contestava la valutazione delle prove da parte della Corte d'appello di Salerno e si denunciava travisamento e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello di Salerno aveva correttamente ritenuto la dichiarazione di Pasquale inattendibile e insufficiente a sovvertire la precedente condanna: le dichiarazioni erano tardive, contraddette da tre familiari (padre, madre e fratello), espresse in termini ipotetici (es. "ritengo"), provenivano da fonte non diretta e mancavano di riscontri documentali o logici (nessuna spiegazione plausibile sul perché il padre avrebbe accettato una somma minore nonostante gli strumenti giudiziali disponibili). Deferite tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la nuova prova non raggiungesse il livello richiesto per la revisione (ossia non avrebbe rimosso il convincimento di colpevolezza in termini di ragionevole sicurezza). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina la revisione del processo penale per nuovi elementi di prova. La Corte ha interpretato che la nuova prova deve essere tale da, in termini di ragionevole sicurezza, rendere insostenibile l'originario compendio probatorio che aveva determinato la condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui il pagamento delle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria. La Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali.

  • artt. 81 cpv, 110, 629 c.p.

    Norme sostanziali relative al reato per il quale il ricorrente era stato condannato (concorso di persone e fattispecie di estorsione). Richiamate per ricostruire l'oggetto della sentenza definitiva la cui revisione era chiesta.

  • artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.

    Norme che disciplinano l'assunzione di dichiarazioni e testimonianze dopo la sentenza. Le dichiarazioni di Pasquale furono acquisite ai sensi di tali disposizioni ma la Corte ha valutato la loro attendibilità e rilevanza ai fini della revisione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772-01)

    Principio secondo cui la prova nuova, per dare luogo alla revisione, deve condurre alla dimostrazione, con ragionevole sicurezza, che il compendio probatorio originario non è più in grado di sostenere la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha richiamato questo principio per rigettare la richiesta.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630 c.p.p. la "prova nuova" deve essere tale da mettere in dubbio in termini di ragionevole sicurezza l'originario compendio probatorio: non basta mera incompatibilità o semplice dubbio.
  • Dichiarazioni tardive acquisite dopo la condanna sono spesso valutate con prudenza: la loro attendibilità dipende da elementi come conoscenza diretta dei fatti, coerenza con atti processuali, assenza di motivazioni di parte o di rapporti che possano inficiare l'imparzialità (es. amicizia, rapporti familiari).
  • Una testimonianza può essere esclusa come "inidonea" se è contraddetta da più dichiaranti diretti, espressa in termini ipotetici o ricostruttivi (es. "ritengo"), o non supportata da riscontri documentali o logici.
  • La Corte di legittimità valuta sia la rilevanza che l'attendibilità della nuova prova: occorre dimostrare non solo che l'elemento è nuovo, ma che esso consegue a un concreto effetto demolitorio sul giudizio complessivo di colpevolezza.
  • La proposizione di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi strategicamente importante valutare la forza probatoria e la credibilità delle nuove prove prima di proporre la revisione.

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