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Sentenza

Sentenza n. 1315/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il decreto con cui la Questura aveva archiviato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dopo la scadenza del precedente titolo per attesa occupazione, a causa della mancata presentazione agli appuntamenti per l'identificazione e i rilievi fotodattiloscopici. Ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la mancata presentazione costituisse una mera irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione e non un impedimento ostativo al rilascio del titolo. Ha inoltre lamentato l'omessa comunicazione del preavviso di diniego, l'assenza di una notifica personale delle convocazioni e la mancata considerazione della propria condizione personale e familiare, della permanenza in Italia e della possibilità di essere assunto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima e proporzionata l'archiviazione. Il ricorrente non si era presentato a quattro convocazioni, la prima e le tre successive riconvocazioni, senza contestare di averle ritualmente ricevute e senza allegare ragioni di forza maggiore. Non sussisteva una base normativa per pretendere una convocazione notificata a mani. La Questura poteva definire il procedimento con un provvedimento espresso e semplificato, poiché la reiterata mancata collaborazione aveva impedito la lavorazione della domanda e il procedimento non poteva essere protratto indefinitamente. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il ricorrente era rimasto sostanzialmente inerte, permanendo senza titolo per oltre due anni. La convocazione a quattro appuntamenti è stata ritenuta sufficiente ad assicurare un plausibile contraddittorio, con conseguente infondatezza della censura relativa all'omessa comunicazione di avvio o dei motivi ostativi. La condotta del ricorrente è stata infine valutata contraria ai doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    La Questura era legittimata a definire espressamente e in forma semplificata il procedimento mediante archiviazione, in ragione della reiterata mancata presentazione del richiedente agli adempimenti necessari per la lavorazione della domanda.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.

    Il principio si applica anche agli stranieri richiedenti titoli di soggiorno e impone un dovere di collaborazione e buona fede, violato dalla mancata presentazione a quattro convocazioni ritualmente ricevute.

  • art. 12 d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 2-bis nell'art. 1 della l. 241/1990.

Massime di principio

  • La reiterata mancata presentazione del richiedente a convocazioni ritualmente comunicate per l'identificazione e i rilievi fotodattiloscopici, in assenza di una giustificazione riconducibile alla forza maggiore, legittima l'amministrazione ad archiviare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno quando l'inadempimento impedisca la prosecuzione della relativa istruttoria.
  • L'amministrazione non è tenuta a procrastinare indefinitamente il procedimento di rilascio o rinnovo di un titolo di soggiorno quando il richiedente, pur nuovamente convocato, non adempia agli incombenti necessari alla lavorazione dell'istanza.
  • La convocazione reiterata del richiedente presso gli uffici dell'amministrazione, rimasta senza esito, può assolvere la funzione sostanziale di contraddittorio procedimentale e rendere infondata la censura relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi o dell'avvio del procedimento, quando l'interessato abbia avuto plurime occasioni di interloquire con l'amministrazione.
  • Il principio di proporzionalità non impone la riedizione indefinita delle convocazioni quando la mancata collaborazione del richiedente si sia protratta nel tempo e non siano state indicate ragioni giustificative, soprattutto in presenza di una precedente scadenza del titolo di soggiorno e di una prolungata permanenza senza titolo.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche nell'ambito dei procedimenti concernenti il soggiorno degli stranieri, il richiedente è tenuto a comportarsi secondo collaborazione, diligenza e buona fede; la violazione di tali doveri può rilevare nella valutazione della legittimità dell'archiviazione del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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