Cassazione Civile, Ordinanza n. 37650/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La vicenda riguarda una docente di ruolo che aveva prestato in precedenza numerosi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore scolastico. In giudizio chiedeva che tale anzianità pre-ruolo fosse riconosciuta per intero sia ai fini giuridici sia economici, con disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede, per il servizio oltre il quarto anno, una valutazione ridotta a un terzo ai fini giuridici e per i restanti due terzi ai soli fini economici, nonché con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo conforme al diritto dell'Unione il sistema interno di ricostruzione della carriera dei docenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, per la ritenuta discriminazione nella valorizzazione dell'anzianità maturata con rapporti a termine rispetto al personale assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se, applicando i criteri degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, l'anzianità riconoscibile alla docente sia inferiore a quella spettante a un docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; solo in tale ipotesi dovrà disapplicare l'art. 485 e computare l'anzianità con i medesimi criteri validi per il personale di ruolo. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili; la disciplina interna va disapplicata quando, nel caso concreto, produca un trattamento deteriore ingiustificato per il docente a termine poi immesso in ruolo
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
è da disapplicare nei casi in cui, applicato insieme all'art. 489, conduca a un'anzianità inferiore rispetto a quella riconoscibile a un docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
va considerato nel sistema di ricostruzione della carriera, ma non può essere valorizzato se determina una comparazione distorta o una discriminazione rispetto al personale di ruolo
art. 11, comma 14, L. n. 124/1999
integra la disciplina della valutazione dell'anzianità nel testo unico scolastico e va considerata nel raffronto richiesto dal principio di non discriminazione
art. 3 d.l. n. 370/1970, conv. in L. n. 576/1970
"Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio."
costituisce l'antecedente normativo della disciplina sulla ricostruzione della carriera, poi confluita nel testo unico; la Corte ne richiama la struttura per spiegare il meccanismo di abbattimento oltre il quadriennio
d.lgs. n. 165/2001, artt. 2 e 40
la contrattazione collettiva nel settore scolastico non può derogare alla disciplina legislativa nei limiti segnati dai principi del lavoro pubblico contrattualizzato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo dopo rapporti a termine deve essere verificata alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 non può essere applicato automaticamente: va disapplicato quando, nel caso concreto, determina per il docente ex precario un'anzianità inferiore a quella riconoscibile a un docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
- Ai fini del confronto tra lavoratore a termine poi stabilizzato e lavoratore di ruolo assunto ab origine, il giudice deve comparare le posizioni senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti e senza applicare la regola di equivalenza di cui all'art. 489, se questa altera il raffronto.
- La legittimità del meccanismo di abbattimento dell'anzianità oltre i primi quattro anni va valutata in concreto, non in astratto, tenendo conto dell'effettiva comparabilità delle posizioni e dell'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento.
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