Cassazione Civile, Ordinanza n. 18765/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione artigiani per gli anni 2008-2010, calcolati anche sui redditi percepiti da un soggetto quale partecipante e fondatore di una società a responsabilità limitata. Il destinatario dell’avviso aveva proposto opposizione e la Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva escluso dal calcolo contributivo i redditi derivanti dalla mera partecipazione societaria, ritenendoli non qualificabili come redditi d’impresa ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992. L’ente ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis citato e della l. n. 233 del 1990, sostenendo che il reddito derivante dalla partecipazione a una s.r.l. dovesse essere incluso nella base imponibile della contribuzione previdenziale a percentuale; insisteva inoltre sulla pretesa rilevanza della qualità di socio fondatore ai fini dell’obbligo contributivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello fosse conforme all’orientamento consolidato secondo cui, per la gestione artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva comprende solo i redditi d’impresa in senso fiscale e non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Ha inoltre escluso che la qualifica di socio fondatore valga a trasformare, ai fini contributivi, redditi di capitale o di lavoro autonomo in redditi d’impresa, poiché la distinzione rilevante nel TUIR opera solo sul piano fiscale e non incide sulla contribuzione previdenziale. Disposta la declaratoria di inammissibilità, la Corte non ha provveduto sulle spese in favore dell’intimato e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438
delimita la base imponibile contributiva della gestione artigiani e commercianti ai soli redditi d'impresa, secondo la qualificazione fiscale del reddito
l. 2 agosto 1990, n. 233
richiamata in connessione con la disciplina dell'obbligo contributivo per le gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
definisce i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale; tale nozione è assunta come parametro per l'imponibile contributivo
art. 44, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
qualifica come redditi di capitale quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa
art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la distinzione tra socio fondatore e socio non fondatore è una fictio iuris avente rilievo fiscale, non idonea a mutare la qualificazione contributiva del reddito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente
art. 360-bis c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità, poiché il ricorso contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per la contribuzione dovuta alla gestione artigiani e commercianti, l'imponibile si determina avendo riguardo ai soli redditi d'impresa in senso fiscale; restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando non vi sia prestazione di attività lavorativa.
- La qualifica di socio fondatore non è, di per sé, idonea a trasformare in reddito d'impresa il provento percepito dalla partecipazione societaria, se la disciplina fiscale lo qualifica come reddito di capitale o di lavoro autonomo ai soli fini tributari.
- La distinzione contenuta nel TUIR tra diverse categorie di reddito può operare come fictio iuris sul piano fiscale, ma non vincola automaticamente la qualificazione del reddito ai fini previdenziali quando la normativa contributiva richiama la nozione di reddito d'impresa.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una tesi già smentita da un orientamento consolidato senza confrontarsi con esso in modo effettivo.
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