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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2095

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione del 29 novembre 2019 che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l’anno 2018

Normativa europea32019R2095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone una detrazione dal contingente di pesca 2019 della Polonia per il salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31. La misura deriva da un superamento del contingente 2018, accertato dalla Commissione sulla base di ispezioni, audit e controlli incrociati delle dichiarazioni di cattura. La detrazione è effettuata in applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, poiché il superamento è inferiore a 100 tonnellate, è applicato il fattore moltiplicatore 1,00.

Applicazione di una detrazione al contingente di pesca 2019 della Polonia per il salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31, a seguito del superamento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla Polonia, in quanto Stato membro titolare del contingente di pesca per il salmone atlantico (codice stock SAL/3BCD-F) nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31. Riguarda esclusivamente la gestione dei contingenti ittici e, in particolare, la riduzione del contingente assegnato per il 2019 in conseguenza di un superamento accertato nel 2018. Non disciplina attività di pesca in senso generale, ma il meccanismo di correzione dei contingenti futuri ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Detrazione dal contingente di pesca della Polonia per il salmone atlantico nel 2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione attua il meccanismo di correzione dei contingenti previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. A seguito di controlli, ispezioni e audit, la Commissione ha constatato che la Polonia aveva superato nel 2018 il contingente di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31, imponendo quindi una detrazione dal contingente assegnato per il 2019.

Contesto e accertamento del superamento

Il contingente per il 2018 era stato attribuito alla Polonia dal regolamento (UE) 2017/1970 e successivamente aumentato di 1 369 esemplari per effetto della flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tuttavia, nel corso delle missioni di ispezione svolte in Polonia nel 2018, la Commissione ha rilevato nelle dichiarazioni di cattura dati errati e incompleti, tali da dimostrare che la flessibilità 2017-2018 era stata concessa indebitamente. Ulteriori incongruenze sono state riscontrate mediante controlli incrociati e corroborate da audit e verifiche effettuati nel 2018 e nel 2019.

Determinazione della detrazione

Sulla base delle prove raccolte, la Commissione ha accertato un superamento di 2 160 esemplari rispetto al contingente 2018. Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tale superamento comporta una detrazione dai contingenti futuri dello Stato membro interessato. Il regolamento precisa che le detrazioni sono effettuate nell’anno o negli anni successivi secondo i fattori moltiplicatori di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Regole di calcolo applicate

Poiché il superamento è inferiore a 100 tonnellate, la Commissione applica il fattore moltiplicatore pari a 1,00 previsto dall’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nell’allegato sono riportati i dati di dettaglio: contingente iniziale 2018 pari a 5 729 esemplari, sbarchi consentiti 2018 pari a 15 739 esemplari, catture totali 2018 pari a 17 899 esemplari, livello di utilizzo del 113,72 % e detrazione da applicare nel 2019 pari a 2 160 esemplari.

Allegato: dettagli tecnici della misura

L’allegato identifica lo stock interessato con il codice SAL/3BCD-F e la zona "Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31". È inoltre chiarito che il quantitativo degli sbarchi consentiti 2018 includeva una riduzione di 1 369 esemplari dovuta alla flessibilità interannuale indebitamente accordata, mentre il fattore moltiplicatore addizionale di cui all’articolo 105, paragrafo 3, non risulta applicato nel caso concreto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione del superamento del contingente 2018

La Commissione rileva che la Polonia ha superato di 2 160 esemplari il contingente di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato per il 2018. Il superamento emerge da missioni di ispezione, audit e verifica svolte nel 2018 e nel 2019, nonché da un controllo incrociato dei dati registrati e comunicati.

Base giuridica della detrazione

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro supera i quantitativi assegnati.

Quantificazione della detrazione per il 2019

Il contingente di pesca 2019 della Polonia per il salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31, assegnato dal regolamento (UE) 2018/1628, è ridotto come indicato nell’allegato. La detrazione da applicare nel 2019 è pari a 2 160 esemplari.

Criteri di calcolo e fattore moltiplicatore

Poiché il superamento quantificato è inferiore a 100 tonnellate, la Commissione applica, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, un fattore moltiplicatore pari a 1,00. L’allegato richiama inoltre il meccanismo di eventuale fattore addizionale ex articolo 105, paragrafo 3, ma nel caso di specie è indicato come non applicato ("/").

Elementi dell’allegato e rettifica della flessibilità interannuale

L’allegato riporta il contingente iniziale 2018 (5 729 esemplari), gli sbarchi consentiti 2018 (15 739 esemplari), le catture totali 2018 (17 899 esemplari), il tasso di utilizzo del contingente (113,72 %) e il superamento (2 160 esemplari). È precisato che gli sbarchi consentiti 2018 includevano una riduzione di 1 369 esemplari corrispondente a una flessibilità interannuale indebitamente accordata nel 2018 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a causa di dati errati e incompleti nelle dichiarazioni di cattura per il 2017.

Entrata in vigore e obbligatorietà

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrolli e sanzioni amministrativegestione dei contingenti ittici

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