Sentenza del 13/03/2017 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Misure cautelari - Sequestro conservativo ex art. 22 D.Lgs. n. 472/1997 - Fumus e periculum
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella condotta della società accertata, che avrebbe occultato la propria situazione economica mediante la mancata presentazione dei bilanci societari e l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Quanto al periculum in mora, il rischio di mancata riscossione dei crediti tributari deve essere concreto, attuale e fondato su elementi oggettivi e non equivoci, come precedenti comportamenti negoziali o atti di dismissione del patrimonio.
La decisione
La massima afferma che la mancata trasparenza economica della società può integrare il fumus boni iuris, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare il periculum in mora. Quest'ultimo richiede una concreta e attuale esposizione al rischio di depauperamento del patrimonio o di sottrazione dei beni alla riscossione, comprovata da elementi specifici. Il testo non indica espressamente l'esito dispositivo del procedimento né se il sequestro sia stato concesso o rigettato.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997
La norma disciplina il sequestro conservativo in materia tributaria. La sua applicazione richiede sia il fumus boni iuris, cioè una ragionevole fondatezza della pretesa tributaria, sia il periculum in mora, consistente in un rischio concreto e attuale per la riscossione.
Massime di principio
- La mancata presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali può costituire un elemento utile a dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria e il fumus boni iuris.
- Per ottenere una misura cautelare non basta dimostrare l'esistenza del debito o una generica irregolarità contabile: occorre provare anche un rischio attuale di perdita della garanzia patrimoniale.
- Il periculum in mora deve essere fondato su circostanze concrete e verificabili, quali vendite o trasferimenti di beni, precedenti operazioni sospette, svuotamento patrimoniale o altri atti di dismissione.
- Il semplice timore che il debitore possa diventare insolvente, se non supportato da dati oggettivi e attuali, è normalmente insufficiente per giustificare il sequestro conservativo.
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