Cassazione Penale, Sentenza n. 31568/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'appello cautelare contro il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare. Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale ritenendola apparente e censurava, in particolare, l'errata valutazione del tempo rilevante: a suo avviso doveva essere valutata la distanza temporale dai fatti (non dal momento di inizio della misura), elemento che avrebbe attenuato le esigenze cautelari; inoltre sosteneva che la continuazione o la ripresa dell'attività lavorativa costituivano elementi nuovi rilevanti per la sostituzione della misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura in ordine al criterio temporale: per la decisione sull'adozione della misura cautelare il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p., il tempo trascorso dalla commissione del reato; invece per la revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.) rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, salvo che emergano ulteriori fatti sopravvenuti. Il Tribunale non ha dunque errato nel ritenere privi di efficacia rivisitativa gli elementi addotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Limiti entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto: il ricorso è stato presentato nei limiti di tale norma
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
Nel giudizio che dispone la misura cautelare il giudice deve valutare anche il tempo trascorso dalla commissione del reato come elemento che può attenuare le esigenze cautelari
art. 299 c.p.p.
Nelle decisioni di revoca o di sostituzione della misura cautelare rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura; il semplice tempo trascorso dalla commissione del reato non equivale automaticamente ad elemento sopravvenuto utile alla revoca
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e prevede la possibilità di disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della Cassa
artt. 110, 81 e 73 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali richiamate per i reati a carico dell'indagato (concorso e reati in materia di stupefacenti), che costituiscono la base della misura cautelare applicata
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999)
Principio consolidato secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del reato rileva nella valutazione cautelare iniziale mentre, ai fini della revoca/sostituzione, è rilevante il tempo dall'applicazione della misura salvo ulteriori elementi sopravvenuti
Massime di principio
- Nel valutare una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice considera prioritariamente il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, non semplicemente dalla commissione del reato
- Il tempo trascorso dalla commissione del reato è elemento rilevante nella decisione iniziale di applicazione della cautela (art. 292 c.p.p.), ma non costituisce automaticamente un fatto sopravvenuto che impone la revoca della misura
- Per ottenere la revoca o la sostituzione il ricorrente deve allegare e dimostrare elementi nuovi e sopravvenuti che incidano sulle esigenze cautelari (es. modifica del quadro indiziario, sopravvenuta misura alternativa effettiva, comprovata nuova condotta di vita incompatibile con il pericolo di reiterazione)
- La mera ripresa o disponibilità a svolgere attività lavorativa non è necessariamente considerata elemento nuovo rilevante se tale attività era già presente o coincidente con il periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto di indagine
- La Cassazione è incline a dichiarare inammissibili i ricorsi che sollevano questioni manifestamente infondate sulla base di principi giurisprudenziali consolidati; il ricorrente può essere condannato a spese e a versamenti alla Cassa delle ammende anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso
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