Ordinanza n. 186/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riesame negativo dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Bologna ha riesaminato negativamente, in data 17 luglio 2025, l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 3 febbraio 2023. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto e il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti a causa del ritardo nella definizione del procedimento amministrativo, richiamando numerose pronunce del giudice amministrativo già passate in giudicato. Dal provvedimento impugnato emerge che, in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Emilia-Romagna, il ricorrente avrebbe posseduto i requisiti lavorativi e reddituali per il rilascio del titolo; tuttavia, il diniego sarebbe stato fondato, secondo quanto risulta dal testo dell’ordinanza, sulla mancanza del visto per lavoro subordinato. Il TAR ha ritenuto necessario chiarire se la Questura abbia concretamente verificato il possesso di tutti i requisiti lavorativi e reddituali richiesti e se sussistano ulteriori elementi ostativi al rilascio del permesso, diversi dalla contestata mancanza del visto.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Questura di Bologna di depositare entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza una nota scritta precisando: se siano stati concretamente accertati tutti i requisiti lavorativi e reddituali necessari per il rilascio del permesso di soggiorno; e se sussistano ulteriori elementi potenzialmente ostativi, oltre alla mancanza del visto per lavoro subordinato. La decisione sulla domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Nessuna statuizione è stata resa sul risarcimento del danno o sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, che non è stata ancora decisa.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre chiarimenti e acquisizioni istruttorie necessari ai fini della decisione; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato alla Questura il deposito di una nota informativa.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione cautelare, il contenuto del provvedimento impugnato non consente di comprendere se l’amministrazione abbia verificato tutti i requisiti sostanziali richiesti e quali siano gli eventuali ulteriori elementi ostativi, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di fornire specifici chiarimenti documentati ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a.
- In una controversia relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’amministrazione deve chiarire non solo l’incidenza della mancanza del visto, ma anche se il richiedente possieda gli ulteriori requisiti lavorativi e reddituali e se sussistano altri impedimenti concretamente accertati.
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