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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32385/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli indagati ricorrevano per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP in relazione alla partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, ritenuta articolazione di un cartello criminale. Con il primo motivo deducevano la violazione del ne bis in idem e della preclusione cautelare, sostenendo che una precedente richiesta di misura era stata rigettata per l'insufficienza degli elementi diretti a identificare gli interlocutori delle conversazioni intercettate e che la nuova richiesta si fondava soltanto sulla riorganizzazione di elementi già presenti negli atti, senza novità effettive. Con il secondo motivo denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'identificazione degli indagati come autori delle conversazioni e alla gravità degli indizi di partecipazione associativa, contestando l'affidabilità del riconoscimento vocale, la presenza di persone con soprannomi analoghi, l'interpretazione delle captazioni, il loro valore dimostrativo e il mancato adeguato apprezzamento degli elementi difensivi, inclusa la dedotta provenienza lecita delle somme distribuite. Con il terzo motivo lamentavano l'assenza di una motivazione individualizzata, concreta e attuale sulle esigenze cautelari, ritenute desunte da formule generiche e da considerazioni comuni ai due indagati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha escluso la violazione della preclusione cautelare, rilevando che la nuova richiesta del pubblico ministero era fondata su elementi già presenti negli atti ma non precedentemente selezionati né valutati dal giudice, consistenti nelle schede identificative dirette a colmare le lacune evidenziate nella precedente ordinanza. Tali elementi costituivano quindi nova idonei a consentire una nuova decisione. Quanto ai gravi indizi, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame sull'identificazione degli interlocutori, fondata sul riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria e corroborata da ulteriori circostanze, tra cui l'uso dei nomi propri, i rapporti familiari emergenti dai dialoghi e la corrispondenza con immagini di videosorveglianza. Ha inoltre ritenuto logicamente motivata la valorizzazione delle conversazioni relative alla gestione del sostentamento degli affiliati detenuti, alla distribuzione dei proventi e alle decisioni concernenti il gruppo criminale, quali elementi indicativi della stabile intraneità al sodalizio e idonei a riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. La Corte ha ricordato che il controllo di legittimità sui gravi indizi riguarda l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non consente una diversa rivalutazione del materiale intercettivo e che la partecipazione associativa può essere desunta da attività significative nell'interesse dell'associazione, senza necessità di specifici atti esecutivi del programma criminoso. Ha infine ritenuto adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari, desunte dai precedenti, dai legami con esponenti del clan, dal ruolo svolto dagli indagati e dalla persistente adesione agli interessi associativi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso richiede lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa e la sua messa a disposizione del sodalizio; può essere provata anche mediante attività significative svolte nell'interesse dell'associazione.

  • art. 309 c.p.p.

    Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali opera una preclusione limitata allo stato degli atti e alle questioni effettivamente dedotte e decise.

  • art. 311 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame consente il controllo sulla congruenza e logicità della motivazione relativa ai gravi indizi, non una rivalutazione di merito delle prove.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La motivazione della decisione può essere redatta nei limiti strettamente necessari, anche mediante esposizione unitaria di motivi di ricorso sovrapponibili.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare personale, la preclusione derivante da una precedente decisione opera soltanto con riferimento allo stato degli atti e alle questioni effettivamente dedotte e decise; non impedisce una nuova richiesta fondata su elementi preesistenti ma non precedentemente sottoposti alla valutazione del giudice, purché idonei a modificare il quadro cautelare.
  • La nuova richiesta di misura cautelare personale è ammissibile quando il pubblico ministero adduca elementi nuovi, anche già esistenti, che non siano stati precedentemente considerati dal giudice; la mera riorganizzazione formale di elementi già valutati non sarebbe invece sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione cautelare, la verifica sui gravi indizi di colpevolezza è limitata alla congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto alle regole della logica e ai principi di valutazione della prova; non è consentita una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate già esaminate.
  • L'identificazione degli interlocutori di conversazioni intercettate può essere fondata sul riconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria, purché corroborato da ulteriori elementi obiettivi o contestuali; non è automaticamente necessaria una perizia fonica.
  • La partecipazione ad associazione di tipo mafioso può essere desunta dallo stabile inserimento nel sodalizio e dall'assunzione di compiti significativi nell'interesse dello stesso, anche senza la prova di specifici atti esecutivi del programma criminoso.
  • Le conversazioni relative alla gestione delle risorse del gruppo, al sostentamento degli affiliati detenuti, alla distribuzione dei proventi e all'assistenza delle famiglie possono costituire indizi della partecipazione associativa quando, valutate nel loro complesso, evidenzino l'esercizio di funzioni nell'interesse del sodalizio.
  • La motivazione sulle esigenze cautelari è adeguata quando individua, anche mediante una valutazione complessiva, elementi concreti e attuali quali precedenti, legami con il sodalizio e attività svolte nell'interesse dello stesso; non è necessario che ogni argomento sia formulato con identica ampiezza per ciascun indagato, purché la motivazione sia riferibile alle rispettive posizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCustodia cautelareEsigenze cautelariElemento soggettivo
RamiProcesso penaleMisure cautelariParte generale
SottomaterieCarcere
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

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