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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17811 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Controversia relativa al rimborso di un tributo - Potere dell'Amministrazione di controdedurre con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle della fase amministrativa - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 1993-1997, sostenendo che i condoni fiscali cui aveva aderito avessero eliminato le contestazioni contenute negli atti impositivi e lasciato intatto il diritto al rimborso. Contestava inoltre che l'Amministrazione avesse fondato in giudizio il diniego su argomentazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nei provvedimenti amministrativi e deduceva la violazione del diritto dell'Unione europea, dei principi di buona fede e affidamento e delle norme sui condoni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, nei giudizi aventi a oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso, l'Amministrazione può formulare in giudizio ulteriori argomentazioni giuridiche, purché rientrino nell'oggetto della controversia, e il giudice può rigettare la domanda sulla base di tali motivi. Quanto agli anni 1993-1996, l'adesione alla definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289/2002 ha impedito di chiedere il rimborso dei crediti riferiti alle annualità definite, salvo l'ipotesi eccezionale prevista dalla legge per la totale soccombenza dell'Amministrazione. Per il 1997, la definizione della lite potenziale ex art. 15 non ha consolidato il credito IVA, che poteva essere contestato dall'Ufficio. La Corte ha inoltre escluso il contrasto della disciplina con il diritto dell'Unione europea e ha dichiarato inammissibili, perché nuove, le censure relative all'affidamento e alla restituzione di eventuali somme indebitamente pagate per il condono. RCI EUROPE è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 23 d.P.R. n. 546/1992

    L'Amministrazione può formulare le proprie controdeduzioni nel giudizio tributario.

    Nel giudizio sul diniego di rimborso, il contribuente è attore sostanziale e l'Amministrazione può articolare controdeduzioni e motivi giuridici ulteriori rispetto a quelli indicati nel diniego amministrativo, purché restino nell'ambito oggettivo della controversia.

  • Art. 15 della legge n. 289/2002

    La definizione delle liti potenziali non determina automaticamente il riconoscimento o il consolidamento dei crediti IVA esposti dal contribuente; tali crediti possono essere verificati e contestati dall'Amministrazione.

  • Art. 16 della legge n. 289/2002

    La definizione delle liti fiscali pendenti estingue il rapporto tributario litigioso secondo i parametri previsti dalla disciplina agevolativa e, di regola, impedisce di ottenere rimborsi collegati alla controversia definita, salvo le specifiche eccezioni di legge.

  • Art. 10 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    I principi di collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento non possono essere utilizzati per introdurre in cassazione o nel giudizio di merito domande e questioni nuove non contenute nell'originario ricorso.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide sulla domanda di rimborso sulla base di una diversa argomentazione giuridica dell'Amministrazione, purché la decisione rimanga entro l'oggetto della controversia.

  • Art. 17 della sesta direttiva IVA e art. 168 della direttiva IVA rifusa

    Il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA non rende automaticamente intangibili i crediti dichiarati quando il contribuente abbia scelto una definizione agevolata riferita alla medesima annualità o controversia.

  • Art. 2 e art. 22 della sesta direttiva IVA e art. 10 del Trattato CE

    La disciplina nazionale dei condoni esaminata non è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione, poiché costituisce una scelta facoltativa e non selettiva di definizione del contenzioso e non comporta un'indiscriminata rinuncia dell'Erario all'accertamento.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rimborso tributario, il contribuente è attore sostanziale: l'Amministrazione può difendersi con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle contenute nel diniego, purché non introduca una controversia diversa.
  • La regola è diversa nei giudizi contro un avviso di accertamento o di liquidazione: in tali casi la materia del contendere è normalmente delimitata dalla pretesa e dalla motivazione dell'atto impugnato.
  • L'adesione a un condono o a una definizione agevolata comporta una scelta tra la prosecuzione ordinaria della lite e la definizione secondo condizioni speciali; le due strade non possono essere combinate per ottenere successivamente vantaggi incompatibili.
  • La definizione agevolata estingue o riduce il debito tributario oggetto della lite, ma non trasforma automaticamente in credito certo il rimborso o la detrazione indicati dal contribuente.
  • Un credito IVA chiesto a rimborso resta verificabile dall'Amministrazione anche dopo il condono, soprattutto quando la definizione riguarda una lite potenziale e non comporta il riconoscimento del credito.
  • Le domande di restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso e le questioni sull'affidamento devono essere proposte tempestivamente nel ricorso introduttivo; se formulate per la prima volta in una fase successiva possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere l'oggetto della definizione agevolata, l'annualità interessata, la natura pendente o potenziale della lite e l'eventuale presenza di una specifica eccezione normativa al divieto di rimborso.

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