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Sentenza

Sentenza n. 1257/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 18/3/2024: dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). atto di indirizzo»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «area servizi del territorio e alle imprese ufficio proponente: demanio oggetto: determinazione dirigenziale n. 2319 del 29.12.2023 avente ad oggetto "differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)." – precisazioni»; e per l'annullamento per quanto occorrer possa dei seguenti atti: - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «rideterminazione dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118 – presa d'atto»; - nota del comune di pietrasanta – ufficio demanio marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «determinazione dirigenziale n. 2216 del 19 dicembre 2022. precisazioni»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' mammamia s.r.l. il 20\3\2025 : dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – suap 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità

Giustizia amministrativa202201454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché atti di avvio delle procedure di gara per l’affidamento delle aree demaniali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Pietrasanta aveva dapprima differito o rideterminato la scadenza delle concessioni demaniali marittime e, successivamente, previsto il differimento al 30 settembre 2027 e avviato il procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. La ricorrente sosteneva che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza derivanti dalla sentenza Telaustria, alla direttiva 2006/123/CE, all’art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato, e ai principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo automatico e senza soluzione di continuità. Nei motivi aggiunti erano altresì prospettate questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 nessuna parte è comparsa; la ricorrente aveva depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell’interesse alla decisione e chiedendo la compensazione delle spese, mentre le amministrazioni resistenti avevano preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio, rilevata la concorde sopravvenuta carenza di interesse, non ha esaminato nel merito le censure, le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale, né le domande di disapplicazione e di rilascio di nuovi titoli concessori. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118

    La ricorrente ne contestava l’applicazione alle concessioni demaniali marittime e la previsione della cessazione della loro efficacia; il TAR non ha esaminato la questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1 d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla modifica della disciplina della scadenza delle concessioni; la relativa questione non è stata decisa nel merito.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Invocati dalla ricorrente quale parametro per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale; il TAR non ha pronunciato sul merito della compatibilità.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del giudizio.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente come base delle richieste di condanna e di adozione delle misure conseguenti; tali richieste non sono state esaminate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse risulta dagli atti, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili senza esame delle censure di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di rimessione alla Corte costituzionale, di disapplicazione della normativa nazionale e di adozione di misure conformative, quando tali richieste sono strumentali alla decisione della domanda principale divenuta improcedibile.
  • La complessità dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in caso di declaratoria di improcedibilità concordemente riconosciuta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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