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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28706/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato riconoscendo la continuazione con altri delitti già giudicati con precedente sentenza della stessa Corte, per fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, fissando la pena complessiva in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 22.666,00 di multa. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge sulla continuazione, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe indicato gli specifici aumenti di pena per i singoli reati-satellite; 2) violazione di legge per asserita mancanza di prova sull'integrazione del delitto di cessione di stupefacente; 3) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non deducibili in sede di legittimità: il primo era manifestamente infondato poiché la motivazione sulla pena base e sull'aumento per continuazione era congrua e coerente con la modestia dell'aumento; il secondo era generico e aspecifico, quindi incapace di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo riguardava una valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, sorretta da motivazione logicamente adeguata e non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    È richiamato per l'individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena base nel reato continuato, in ragione della misura della pena inflitta.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È richiamato per l'aumento di pena per la continuazione; la Corte afferma che il grado di motivazione richiesto sugli aumenti è correlato alla loro entità e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di legge, senza trasformarsi surrettiziamente in cumulo materiale.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto sorretto da motivazione coerente e insindacabile in sede di legittimità se privo di vizi logici.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente applicato per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269

    È richiamata come precedente di legittimità sul dovere del giudice di determinare e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, con intensità motivazionale correlata alla loro entità.

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01

    È richiamata per affermare che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, se logicamente adeguata e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in cassazione.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare gli aumenti per i singoli reati satellite; tuttavia, l'ampiezza della motivazione richiesta è proporzionata all'entità degli aumenti applicati.
  • Una censura sulla pena è inammissibile in cassazione quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o meramente assertiva.
  • La contestazione del diniego delle attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione di merito è sorretta da motivazione logica, coerente con gli elementi processuali e priva di vizi manifesti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • La specificità dei motivi di ricorso è requisito essenziale: la doglianza deve indicare in modo puntuale gli errori di fatto o di diritto e misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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