Sentenza n. 1950/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Agrigento aveva revocato il suo permesso di soggiorno per motivi familiari UE, avente scadenza nel 2032, in ragione di plurimi precedenti penali: una condanna definitiva per truffa, un procedimento per truffa aggravata continuata e in concorso, conclusosi con declaratoria di prescrizione, e una condanna definitiva per associazione per delinquere, con pena detentiva in corso di esecuzione, interdizioni e espulsione dal territorio dello Stato. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e nullità o carenza della motivazione, per essersi l’Amministrazione limitata a elencare i precedenti penali senza esplicitare le ragioni della loro attuale rilevanza ai fini della pericolosità sociale; travisamento dei fatti e omessa considerazione della circostanza che uno dei procedimenti si era concluso per prescrizione; violazione degli artt. 5, comma 5, e 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, per mancata ponderazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari, della presenza di tre figli minorenni, delle condizioni di salute della moglie e di un figlio e del percorso di ravvedimento intrapreso durante la detenzione; nonché manifesta illogicità e irrazionalità della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente la censura relativa alla violazione degli artt. 5, comma 5, e 9, comma 4, d.lgs. 286/1998. Il giudice ha rilevato che la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di condanne penali, ma richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale, sostenuto da una motivazione articolata e da una comparazione effettiva tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e gli elementi favorevoli relativi al radicamento dello straniero. Devono essere considerati, in particolare, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, nonché gli ulteriori elementi rappresentati dall’interessato nel procedimento. Nel caso concreto, la Questura si era limitata a elencare i precedenti penali, senza confrontarli motivatamente con la durata della permanenza in Italia, i legami familiari, le condizioni di salute e il percorso carcerario allegati dal ricorrente. Gli atti sono stati quindi annullati, con salvezza delle nuove determinazioni dell’Amministrazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esporre le ragioni che sorreggono la decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché limitata all’elencazione dei precedenti penali.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del Permesso di Soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
La revoca deve tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari e, per lo straniero già presente in Italia, della durata del soggiorno; tali elementi devono essere concretamente ponderati nella decisione.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il Permesso di Soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiedono un giudizio concreto di pericolosità sociale e non possono essere adottati per il solo fatto dell’esistenza di condanne penali. Il Questore deve considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011
Sono richiamati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 quali riferimenti per la valutazione della pericolosità dello straniero.
artt. 380 e 381 c.p.p.
Sono richiamati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 in relazione alla rilevanza delle condanne, anche non definitive, per determinati reati; la loro presenza non esonera comunque l’Amministrazione dalla valutazione concreta della pericolosità e dal bilanciamento degli elementi favorevoli.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta automaticamente per la sola esistenza di condanne penali, ma presuppone un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale.
- Nel motivare il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione deve effettuare una ponderazione effettiva tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e gli elementi di radicamento dello straniero, considerando almeno la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- La gravità dei precedenti penali non esonera l’Amministrazione dall’esaminare e motivatamente confrontare gli elementi favorevoli allegati dall’interessato nel procedimento, inclusi i legami familiari e le condizioni personali e di salute del nucleo familiare.
- Una motivazione meramente apparente, consistente nella sola elencazione dei precedenti penali senza spiegare la loro attuale incidenza sulla pericolosità sociale e senza dar conto del bilanciamento con gli elementi di integrazione, illegittima il provvedimento di revoca.
- L’annullamento della revoca del permesso di soggiorno per carenza di motivazione non impedisce all’Amministrazione di esercitare nuovamente il potere, purché la nuova determinazione rispetti gli obblighi di istruttoria, motivazione e ponderazione previsti dalla legge.
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