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Sentenza

Sentenza n. 1838/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1021/2025 del Tribunale di Messina, relativa al riconoscimento del diritto alla Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1021/2025 del Tribunale di Messina, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, che, pur ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza da eseguire era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, co. 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato e di fissare una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale sulla quale si fonda il diritto riconosciuto dal giudicato alla fruizione della Carta elettronica docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Ha ulteriormente modificato la disciplina del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione in forma esecutiva, non viene eseguita e sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ulteriore inadempimento dell'amministrazione può essere fronteggiato mediante la nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta quando l'amministrazione persista nell'inadempimento del giudicato; essa può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale fino alla scadenza del termine assegnato al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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