Cassazione Penale, Sentenza n. 14596/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'appello cautelare contro il decreto di sequestro preventivo emesso il 18/02/2020. I motivi principali dedotti in cassazione sono: (1) carenza e apparente insufficienza della motivazione del Tribunale rispetto alla permanenza delle esigenze cautelari (si contestava che il Tribunale non avesse valutato criticamente eventuali elementi di novità prospettati nell'istanza di dissequestro, limitandosi a una cronistoria e a formule di stile); (2) mancanza di motivazione in relazione alla confisca, con richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021) secondo cui, nelle ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria, la necessaria motivazione deve essere adeguatamente affrontata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in qualità di Giudice dell'appello cautelare, il Tribunale di Milano avesse adeguatamente motivato la decisione rigettando l'appello perché i ricorrenti non avevano indicato né provato elementi di novità idonei a incidere sul quadro cautelare già consolidato. Il Collegio ha richiamato le valutazioni del riesame e dell'appello cautelare precedente che avevano già accertato il rischio di aggravamento o prosecuzione dei reati e la pertinenzialità dell'impianto e delle somme sequestrate rispetto alla gestione illecita dei rifiuti. Quanto alla censura relativa alla confisca, la Corte ha osservato che il sequestro era stato disposto ai soli fini impeditivi (art. 321, comma 1, c.p.p.) e non ai fini di confisca (comma 2), per cui il principio richiamato dalle Sezioni Unite non rilevava nel caso concreto. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, commi 1 e 2 c.p.p.
Il provvedimento impugnato è stato qualificato come sequestro preventivo/impeditivo ai sensi del comma 1; pertanto le considerazioni sulla confisca obbligatoria previste dal comma 2 non si applicavano nel caso concreto
sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 36959 del 2021
Il principio affermato dalle Sezioni Unite riguarda l'obbligatorietà della confisca in certe ipotesi e la necessità di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse rilevante perché il sequestro impugnato non era stato disposto a fini di confisca
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono tenuti alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come deciso dalla Corte
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per valutare l'esistenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per affermare che i ricorrenti avessero agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di appello cautelare il giudice verifica se l'appellante abbia prodotto elementi di novità concreti e provati rispetto al quadro cautelare già consolidato; la mera reiterazione di argomenti già valutati non è sufficiente.
- La semplice decorrenza del tempo o difficoltà economiche non costituiscono di per sé argomenti idonei a far venir meno esigenze cautelari legate alla tutela ambientale o al rischio di proseguimento dei reati.
- Quando il sequestro è qualificato come preventivo/impeditivo (art. 321, comma 1 c.p.p.), le regole e le conseguenze connesse alla confisca obbligatoria (comma 2 e relative pronunce di principio) possono non essere applicabili; è cruciale la corretta qualificazione della misura.
- Chi contesta la motivazione di un provvedimento cautelare deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni già espresse dai precedenti provvedimenti (GIP, riesame, decisioni d'appello) e indicare elementi nuovi concreti e valutabili.
- Il rischio di deterioramento o di perdita di valore dei beni oggetto di sequestro viene normalmente affrontato mediante misure di custodia e sorveglianza (custode); tale timore non prevale automaticamente sulle esigenze di tutela cautelare perseguite.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte valuta però anche l'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso richiamando orientamenti costituzionali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →