Cassazione Penale, Sentenza n. 28347/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento origina dal rigetto, da parte del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione, della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di un condannato, subordinata alla correzione di un preteso errore materiale nella sentenza n. 10805 del Tribunale di Napoli. Il ricorrente sosteneva che la sentenza avesse erroneamente pronunciato condanna per il delitto di atti persecutori aggravato ex art. 612-bis, terzo comma, c.p., pur senza indicare quale aggravante ricorresse e in che modo; lamentava quindi vizio di motivazione e violazione di legge. Deduceva inoltre che, essendo rimasto incolpevolmente assente nel giudizio di primo grado, non aveva potuto proporre impugnazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta non riguardasse una mera correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ma mirasse in realtà a una modificazione essenziale della sentenza di condanna, consistente nell'eliminazione dell'aggravante ritenuta sussistente. Una simile censura avrebbe dovuto essere proposta con l'impugnazione della sentenza, non con il rimedio della correzione materiale. La circostanza che l'imputato fosse stato incolpevolmente assente non muta la conclusione, poiché il testo segnala l'esistenza di un rimedio ad hoc che il ricorrente afferma di avere esperito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis, terzo comma, c.p.
la contestazione riguardava una condanna per atti persecutori aggravati; la parte ricorrente sosteneva che l'aggravante non fosse specificata, ma la Corte non entra nel merito della sua sussistenza, limitandosi a rilevare che la sua eliminazione non può ottenersi con correzione di errore materiale.
art. 130 c.p.p.
il rimedio di correzione dell'errore materiale è limitato a errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento; non è utilizzabile per correggere errori di valutazione o giuridici.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. n. 196/03
è disposto l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per rettificare sviste o omissioni non incidenti in modo essenziale sul contenuto decisorio, e non può essere usata per incidere sulla valutazione di sussistenza di aggravanti o su altri profili di merito/diritto della sentenza.
- Quando la parte mira, in sostanza, a eliminare un elemento decisorio della condanna, il rimedio corretto è l'impugnazione della sentenza e non la procedura di correzione materiale.
- L'incolpevole assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado non rende di per sé esperibile la correzione di errore materiale, se l'ordinamento prevede un rimedio specifico per recuperare la possibilità di difesa o di impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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