Cassazione Civile, Ordinanza n. 17885/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, proprietaria di parchi eolici, aveva presentato dichiarazioni DOCFA per la determinazione della rendita catastale degli impianti. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento nel 2017 rettificando la rendita proposta e includendo tra i componenti da valorizzare anche il palo di sostegno della navicella eolica (torre). La CTR aveva ritenuto legittimi tali avvisi, aderendo alla prassi amministrativa che considera le torri degli aerogeneratori come "costruzioni" rilevanti ai fini catastali. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre non dovesse essere compresa nella base di stima, perché funzionale allo specifico processo produttivo e quindi esclusa dalla rendita catastale insieme agli altri impianti produttivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015: ai fini catastali non rileva la mera consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo del manufatto, ma la sua strumentalità rispetto al processo produttivo. La Corte ha ritenuto che anche un elemento strutturalmente connesso al suolo, come la torre di un aerogeneratore, può essere escluso dalla stima se risulti funzionalmente inserito nello specifico processo produttivo. I giudici di merito non avevano accertato se le torri costituissero un unicum con gli impianti interni e/o avessero tali caratteristiche di funzionalità, sicché è stato necessario il rinvio per tale verifica. Le spese sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come vizio di legittimità.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
"A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti esclusi dalla stima catastale non dipende dalla consistenza fisica o dall'ancoraggio al suolo, ma dalla loro strumentalità al processo produttivo; anche elementi strutturalmente connessi al suolo possono essere esclusi se funzionali allo specifico processo produttivo.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, l'esclusione dalla stima riguarda non solo le componenti meramente impiantistiche in senso stretto, ma tutte le componenti che, per la loro funzione, sono strumentali allo specifico processo produttivo.
- La qualificazione di un manufatto come "costruzione" non può essere desunta soltanto dalla stabilità, dall'ancoraggio al suolo o dalle caratteristiche tipologiche dell'opera, dovendosi verificare se esso conservi o meno una utilità reddituale autonoma al di fuori del processo produttivo.
- Un elemento strutturalmente connesso all'immobile può essere escluso dalla stima catastale quando la sua funzione sia inscindibilmente legata all'impianto produttivo e non apporti un'utilità apprezzabile all'immobile in sé considerato.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la funzionalità del bene rispetto al processo produttivo prima di includerlo nella base imponibile catastale; in difetto di tale verifica, la decisione è cassabile per falsa applicazione della disciplina normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17774/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17776/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2022 del 01/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →