Cassazione Penale, Ordinanza n. 09614/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 luglio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. Il ricorso, per come descritto nell'ordinanza, non ha riguardato una pena illegale né profili relativi alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme rispetto all'accordo; ha invece censurato la decisione su punti già oggetto di accordo tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, nel giudizio definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio. Ha richiamato le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, ossia la deduzione di una pena illegale, i vizi della volontà di aderire al concordato, il difetto di consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo, ipotesi non ravvisate nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Sono stati indicati come parametri del ricorso, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non proponibili in cassazione perché incompatibili con l'accordo raggiunto nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
Nel procedimento definito con concordato sui motivi di appello, l'accordo delle parti sui punti concordati preclude la deduzione in cassazione di doglianze diverse, salvo eccezioni limitate.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
È richiamato il principio per cui l'accordo sul concordato comporta rinuncia a dedurre in cassazione ulteriori doglianze, salvo la pena illegale.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
È richiamato il principio secondo cui sono deducibili i vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della sentenza rispetto alla richiesta concordata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a far valere motivi di ricorso diversi e ulteriori, anche quando concernano questioni rilevabili d'ufficio.
- Le sole censure comunque proponibili contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. riguardano: la pena illegale, i vizi della volontà dell'imputato nell'aderire al concordato, l'assenza o invalidità del consenso del pubblico ministero e la difformità tra il decisum del giudice e il contenuto dell'accordo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte deve applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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