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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-446/22

Order of the Court of 20 October 2022. — Fidelity National Information Services, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-446/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere con l'impugnazione proposta da Fidelity National Information Services, Inc. contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione a marchio UE. La ricorrente non ha dimostrato che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, come richiesto dall'articolo 58 bis dello Statuto. Di conseguenza, l'impugnazione non è stata ammessa a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

La questione giuridica

Se l'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, relativa a un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dovesse essere autorizzata a procedere ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170 bis e 170 bis del regolamento di procedura, alla luce dell'asserita esistenza di errori sulla definizione del pubblico di riferimento, del consumatore medio, della complementarità dei prodotti/servizi e della valutazione globale del rischio di confusione.

Principio di diritto

L'impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a procedere se la domanda di autorizzazione non dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La mera allegazione di errori nella definizione del pubblico rilevante, nella valutazione della complementarità dei prodotti o nella valutazione globale del rischio di confusione, ovvero il semplice richiamo a una pretesa violazione di giurisprudenza precedente, non è sufficiente se non viene spiegato in che modo tali errori o contraddizioni incidano su una questione di principio di rilievo per il diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a procedere per difetto di questione significativa

La Corte di giustizia, in formazione deputata a decidere sull'ammissibilità delle impugnazioni, ha esaminato una domanda di autorizzazione a procedere proposta da Fidelity National Information Services, Inc. contro la sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022, relativa a un'opposizione tra marchi UE. Il procedimento concerneva il meccanismo selettivo previsto dall'articolo 58 bis dello Statuto per le impugnazioni avverso decisioni del Tribunale su ricorsi contro decisioni di camere di ricorso dell'EUIPO.

Contesto del procedimento e decisione impugnata

La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-237/21, con cui era stata respinta la sua azione di annullamento avverso la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2021, adottata nell'ambito di un procedimento di opposizione tra Banca IFIS e Fidelity National Information Services. L'oggetto sostanziale della controversia era la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio UE.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama innanzitutto:

  • l'articolo 56 dello Statuto, quale base dell'impugnazione;
  • l'articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l'esame del ricorso all'autorizzazione della Corte quando la decisione del Tribunale riguarda una decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare alla impugnazione una domanda specifica e motivata, contenente tutti gli elementi necessari per dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione;
  • l'articolo 137 del regolamento di procedura, in tema di spese;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quale disposizione sostanziale invocata nei motivi di ricorso.

Motivi addotti dalla ricorrente

La ricorrente deduceva quattro motivi principali:

  • una definizione errata del consumatore medio, ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e con le regole sugli appalti pubblici, per mancata considerazione di uno specifico modello di acquisto;
  • un errore nell'individuazione del pubblico rilevante, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto limitare il pubblico ai soli dipendenti delle istituzioni finanziarie responsabili dell'acquisto del software specializzato;
  • una valutazione errata della complementarità tra prodotti e servizi, in contrasto con la giurisprudenza secondo cui beni destinati a pubblici diversi non possono essere complementari;
  • un errore nella valutazione globale del rischio di confusione, derivante in via cumulativa dagli errori precedenti.

Ragionamento della Corte sull'onere di motivazione

La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La domanda di autorizzazione deve indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi dell'impugnazione;
  • la questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • il nesso tra tale questione e uno dei criteri di rilevanza sistemica richiesti dall'articolo 58 bis;
  • la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell'errore di diritto e il suo impatto sul dispositivo della decisione impugnata.

Quando l'errore dedotto consista in una pretesa violazione della giurisprudenza, il ricorrente deve inoltre indicare con precisione la contraddizione, individuando i passaggi pertinenti delle decisioni messe a confronto e spiegando perché la divergenza sarebbe significativa per il diritto dell'Unione.

Applicazione al caso concreto

Quanto ai motivi relativi alla definizione del consumatore medio, del pubblico rilevante e alla valutazione della complementarità e del rischio di confusione, la Corte osserva che la ricorrente non spiega in modo sufficiente perché tali asseriti errori, anche se provati, solleverebbero una questione di rilievo sistemico. Il ricorso si limita a contestare la valutazione del Tribunale senza collegarla a un problema di unità, coerenza o sviluppo del diritto dell'Unione.

Quanto alla censura fondata sulla presunta inosservanza della giurisprudenza precedente, la Corte rileva che il solo richiamo a precedenti decisioni non basta. Mancano, infatti, indicazioni sulla comparabilità delle situazioni di fatto e di diritto e sulla concreta esistenza di una contraddizione giurisprudenziale. Pertanto, non è dimostrato che il ricorso sollevi una questione idonea a superare il filtro dell'articolo 58 bis.

Dispositivo e spese

La Corte conclude che la domanda non consente di dimostrare la presenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. L'impugnazione non è quindi ammessa a procedere. Poiché il provvedimento è stato adottato prima della notifica del ricorso alla controparte, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

In materia di impugnazioni soggette al filtro dell'articolo 58 bis dello Statuto, la Corte esige una dimostrazione rigorosa e autonoma della rilevanza sistemica dei motivi dedotti: non basta denunciare errori di valutazione del Tribunale in tema di marchio UE, né invocare genericamente un contrasto con la giurisprudenza, se non si spiega in che modo tali censure incidano sull'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueprocedimento di impugnazionerischio di confusioneammissibilità dell'impugnazioneproprietà intellettuale

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