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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa201502786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero e successiva ordinanza di rettifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sgombero adottata dal Comune di Palermo il 9 settembre 2015 e la successiva ordinanza di rettifica, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel giudizio è intervenuta ad opponendum una persona fisica; è inoltre costituita una società controinteressata. Dalla presente ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio richiama le considerazioni già svolte nelle precedenti ordinanze di sospensione e ritiene necessario attendere la definizione di un distinto giudizio di opposizione di terzo promosso dal Comune di Palermo, comprendente sia il giudizio di revocazione relativo all'ordinanza della Corte di cassazione che ha cassato una sentenza della Corte d'appello di Palermo, sia l'eventuale giudizio di rinvio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha confermato l'opportunità di attendere la definitiva conclusione del giudizio di opposizione di terzo, ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia. Ha quindi sospeso il giudizio e onerato le parti di trasmettere alla Segreteria il provvedimento che definisce il processo di opposizione di terzo, corredato dall'attestazione del passaggio in giudicato della relativa sentenza, entro trenta giorni dal compimento del termine per il passaggio in giudicato. La nuova udienza di merito sarà fissata successivamente a tale deposito.

Massime di principio

  • Quando la definizione di una controversia amministrativa dipende dall'esito di un distinto giudizio civile potenzialmente decisivo, il giudice amministrativo può sospendere il processo e subordinare la fissazione della nuova udienza alla comunicazione del provvedimento definitivo e dell'attestazione del relativo passaggio in giudicato.
  • La sospensione del giudizio può essere mantenuta quando permane l'esigenza, già riconosciuta in precedenti provvedimenti cautelari, di attendere la conclusione del giudizio pregiudiziale individuato dal Collegio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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