Sentenza n. 841/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Rosignano Marittimo prot. n. 85066/2022 inviata a mezzo pec il 29 dicembre 2022; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Italiana Imprese Balneari s.r.l. il 29/2/2024: - della nota del Comune di Rosignano Marittimo ricevuta via pec il 21 dicembre 2023 e recante ad oggetto “Prot.N.0085219/2023 - Innovazione abusiva di area demaniale marittima. Sollecito indennizzi con aggiornamento dell'importo anche per l'annualità 2023”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 ottobre 2024: - della nota del Comune di Rosignano Marittimo, ricevuta via pec il 27 giugno 2024 e recante ad oggetto “Prot.N.0048980/2024 - Innovazione abusiva di area demaniale marittima. Sollecito indennizzi con aggiornamento dell'importo anche per l'annualità 2024”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: Note del Comune di Rosignano Marittimo relative all'innovazione abusiva di area demaniale marittima e al sollecito degli indennizzi per le annualità 2022, 2023 e 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società privata ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una nota comunale del dicembre 2022 e le successive note del dicembre 2023 e giugno 2024, tutte riferite a un'innovazione abusiva di area demaniale marittima e alla richiesta o all'aggiornamento di indennizzi. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Con memoria del 25 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
"sopravvenuto difetto di interesse"
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell'interesse attuale alla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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