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Sentenza

Sentenza n. 6117/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determinazione dirigenziale del 23.7.2025 (QC n. -OMISSIS-, notif. il 21.8.2025), di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, co. 140 ss., l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, per l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, via -OMISSIS-, sc. -OMISSIS-, matr. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202512600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP occupato senza titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio ERP occupato sine titulo, deducendo: 1) eccesso di potere e nullità della motivazione, sostenendo di non aver potuto riconsegnare il precedente alloggio ERP già assegnatole perché, dopo il suo trasferimento, sarebbe stato occupato abusivamente da terzi; ha inoltre allegato che la responsabilità dell'occupazione sarebbe riconducibile al ritardo del Comune e che non avrebbe potuto presentare denuncia o esposto, non essendo proprietaria dell'immobile e non disponendo delle necessarie cognizioni fattuali; 2) violazione delle garanzie procedimentali per mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione del termine di conclusione, assumendo che il ritardo dell'amministrazione avrebbe determinato la decadenza dal potere di provvedere; 3) violazione del legittimo affidamento, fondato sulla permanenza in alloggi pubblici dal 1993 e sulla residenza nell'alloggio oggetto della richiesta dal 2012.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 22, comma 141, lett. b), della l.r. Lazio n. 1/2020, richiamando il requisito previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), della l.r. Lazio n. 12/1999, escluda dalla regolarizzazione chi abbia già beneficiato dell'assegnazione di un alloggio pubblico, salvo che il precedente alloggio sia divenuto oggettivamente inutilizzabile, sia perito senza risarcimento o sia stato espropriato per pubblica utilità. La pregressa assegnazione della ricorrente era incontestata e impediva quindi la regolarizzazione della successiva occupazione. L'occupazione abusiva del precedente alloggio da parte di terzi non è stata ritenuta equivalente a un'oggettiva inutilizzabilità del bene: secondo il TAR, essa non determina di per sé un'impossibilità permanente di utilizzo e l'assegnatario deve tutelarsi denunciando l'illecita condotta alle autorità competenti. Inoltre, dagli stessi atti risultava che l'occupazione di terzi era intervenuta dopo l'abbandono dell'alloggio, sicché il trasferimento non era stato causato da tale circostanza. La mancata comunicazione di avvio non ha inciso sulla legittimità del provvedimento, avente natura vincolata, e comunque opera l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il ritardo nella conclusione del procedimento non ha consumato il potere amministrativo, trattandosi di termine ordinatorio in assenza di espressa qualificazione legislativa come perentorio; il ritardo può eventualmente fondare rimedi risarcitori o indennitari, ma non l'annullamento del diniego. È stata infine esclusa la violazione del legittimo affidamento: il tempo trascorso dopo la domanda di regolarizzazione e la mera inerzia dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere volto a tutelare rilevanti interessi pubblici non fanno sorgere un affidamento giuridicamente qualificato in capo all'occupante abusivo. Le spese sono state compensate per la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140 ss., l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1

    Disciplina l'assegnazione in regolarizzazione degli alloggi ERP occupati senza titolo.

  • art. 22, comma 141, lett. b), l.r. Lazio n. 1/2020

    Subordina la regolarizzazione, tra l'altro, all'assenza di una precedente assegnazione in locazione o proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici o assistito da finanziamento agevolato.

  • art. 11, comma 1, lett. d), l.r. Lazio n. 12/1999

    assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma

    Prevede il requisito ostativo alla regolarizzazione, salvo che il precedente alloggio non sia utilizzabile, sia perito senza risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità; l'inutilizzabilità deve essere oggettiva e non coincide con la mera occupazione abusiva di terzi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ha ricevuto il preavviso di rigetto e la richiesta di osservazioni; la sentenza non individua in tale disposizione la fonte di un diverso esito della controversia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non comporta l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    I termini di conclusione del procedimento sono ordinatori, salvo che la legge li qualifichi espressamente come perentori; la loro violazione non determina la consumazione del potere amministrativo né, di per sé, l'annullamento dell'atto tardivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il requisito dell'assenza di una precedente assegnazione di un alloggio ERP preclude la regolarizzazione di una successiva occupazione sine titulo, salvo che il precedente alloggio sia divenuto oggettivamente inutilizzabile, sia perito senza risarcimento o sia stato espropriato per pubblica utilità.
  • La mera occupazione abusiva del precedente alloggio ERP da parte di terzi non integra, di per sé, l'oggettiva inutilizzabilità del bene idonea a escludere la causa ostativa alla regolarizzazione; l'assegnatario deve attivarsi per denunciare l'illecita occupazione alle autorità competenti.
  • Quando la regolarizzazione di un'occupazione ERP è subordinata dalla legge a requisiti vincolanti e la precedente assegnazione è incontestata, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità del diniego, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
  • I termini legislativi di conclusione del procedimento amministrativo sono ordinatori se la legge non li qualifica espressamente come perentori; il loro superamento non consuma il potere amministrativo e non determina, da solo, l'annullamento del provvedimento tardivo, restando eventualmente esperibili rimedi risarcitori o indennitari.
  • Il decorso del tempo successivo alla presentazione di un'istanza di regolarizzazione e la mera inerzia dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere diretto alla tutela di rilevanti interessi pubblici non fanno sorgere un legittimo affidamento né un'aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'occupante abusivo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaInvalidità del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoVizi formali non invalidantiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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