Sentenza n. 1394/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 756/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 756/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva riconosciuto a una ricorrente le annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro oltre interessi, e all'altra le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro oltre interessi. L'amministrazione non aveva provveduto al pagamento nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha inoltre rilevato l'irritualità e la tardività della nota depositata dalla parte ricorrente alle ore 00:54 del giorno dell'udienza, nonché l'inapplicabilità alle udienze in presenza delle disposizioni relative alle udienze da remoto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza n. 756/2024, mediante il pagamento delle somme riconosciute alle ricorrenti, oltre agli interessi dovuti. È stato assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima direzione, entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Ha inoltre avvertito che ogni ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può essere fonte di responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notifica del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Rileva, unitamente all'art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento della condanna pecuniaria perché il giudice possa ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l'adempimento spontaneo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione resistente e prevedendo la sua facoltà di delega a personale della medesima struttura.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale può essere svolta senza compenso autonomo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita procedura e modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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