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Sentenza

Sentenza n. 4457/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 17 agosto 2022 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 (-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202216832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per asseriti precedenti penali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva fondato il rigetto su un rapporto informativo della Questura relativo a una notizia di reato del 5 ottobre 2004 per ipotizzate violazioni degli artt. 609-bis e 628-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per falsità e travisamento dei presupposti di fatto, omessa o carente istruttoria, carenza e irragionevolezza della motivazione. Ha contestato di essere il destinatario della notizia di reato, prospettando uno scambio di persona con un quasi omonimo, e ha documentato l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso. Il procedimento aveva incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, al quale il ricorrente aveva partecipato. A seguito di ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha depositato certificati attestanti l'assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che il Ministero dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità dell'interesse del richiedente con quello pubblico all'ingresso nella comunità nazionale. Tuttavia, una mera notizia di reato non definita in sede penale non può essere automaticamente assunta come elemento ostativo, soprattutto quando non sia stata verificata la sua riferibilità all'interessato, non ne siano stati accertati gli sviluppi processuali e sia trascorso un considerevole lasso di tempo. Nel caso concreto, il ricorrente aveva prodotto documentazione attestante l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso, aveva contestato la riferibilità della notizia di reato e aveva segnalato la possibile omonimia; il Ministero non aveva fornito adeguate controdeduzioni né svolto un'istruttoria sufficiente. Anche sotto il profilo extrapenale, il fatto risalente a circa vent'anni prima non era, isolatamente considerato, idoneo a dimostrare un consolidato e pervicace disprezzo dei valori e dei doveri di solidarietà della comunità nazionale. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per carenza istruttoria e motivazionale e per inadeguata valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita del richiedente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana comporta una valutazione discrezionale dell'Amministrazione sulla meritevolezza del richiedente e sulla compatibilità del suo ingresso nella comunità nazionale con l'interesse pubblico, ma tale valutazione deve fondarsi su un'istruttoria adeguata e su una motivazione concreta e complessiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere sorretto da una motivazione adeguata, fondata su presupposti di fatto verificati e su una valutazione effettiva della loro rilevanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto e la partecipazione procedimentale risultavano ritualmente espletati, ma non rendevano comunque legittimo un diniego fondato su un'istruttoria insufficiente.

  • art. 39 d.P.R. 313/2002

    La disciplina dei certificati richiesti da soggetti pubblici può comportare una conoscibilità più ampia rispetto ai certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, circostanza rilevante per verificare l'effettiva esistenza di precedenti penali.

  • art. 609-bis c.p.

    La mera indicazione di una notizia di reato per violenza sessuale, non seguita da accertamento giudiziale e non adeguatamente riferita all'interessato, non è automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza.

  • art. 628-bis c.p.

    La mera indicazione di una notizia di reato per rapina, non seguita da accertamento giudiziale e non adeguatamente valutata nel contesto complessivo della condotta del richiedente, non è automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale delle domande di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione deve ponderare l'interesse del richiedente con quello pubblico alla coesione della comunità nazionale, considerando complessivamente la personalità, la condotta di vita, l'inserimento sociale ed economico e l'eventuale adesione ai valori dell'ordinamento.
  • Una mera notizia di reato non definita con una pronuncia giudiziale non può essere automaticamente considerata elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, se l'Amministrazione non ne verifica previamente la riferibilità all'interessato, gli sviluppi processuali, le concrete modalità di realizzazione e il disvalore effettivo.
  • Quando il fatto ostativo risale a un notevole lasso di tempo, la sua rilevanza deve essere rivalutata alla luce della condotta complessiva successivamente tenuta dal richiedente; il fatto remoto, isolatamente considerato, non dimostra necessariamente un atteggiamento consolidato di dispregio dei valori e dei doveri di solidarietà della comunità nazionale.
  • Il diniego di cittadinanza è illegittimo per carenza istruttoria e motivazionale quando l'Amministrazione omette di confrontarsi con documenti che attestano l'assenza di condanne e procedimenti penali, con la contestazione della riferibilità del fatto e con l'eventuale ipotesi di omonimia.
  • Gli elementi indicativi dell'inserimento sociale ed economico e quelli potenzialmente espressivi della mancata accettazione dei valori della comunità nazionale devono essere valutati in modo unitario, poiché i primi possono attenuare o escludere la rilevanza ostativa dei secondi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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