Sentenza del 03/03/2022 n. 7107 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR che aveva annullato alcuni avvisi d'accertamento emessi nei confronti di varie ASD ma aveva confermato, quanto a due accertamenti specifici (anno 2013: IRES, IRAP e IVA; anno 2014: IVA, entrambi relativi alla Universal Pallavolo Carpi ASD), la legittimità degli accertamenti emessi nei confronti del ricorrente. Il ricorso principale era affidato a sette motivi di cassazione; l'Ufficio ha proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia per tardiva notifica e ha rigettato il ricorso principale del contribuente. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di cassazione proposti dal ricorrente (anche quelli relativi a presunta omessa o apparente motivazione e a violazioni dell'art. 38 c.c.) confermando la conformità della CTR ai principi giurisprudenziali in tema di responsabilità degli amministratori di associazioni non riconosciute e ritenendo adeguata la motivazione sull'accertamento della sovrafatturazione e sulla qualificazione come compensi di taluni pagamenti. Si compensano le spese di giudizio di legittimità; è altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
termine di deposito del ricorso nei venti giorni dall'ultima notificazione
Termine per il deposito del ricorso per cassazione computato dalla ricezione dell'atto; termine rigido ai fini della ammissibilità del ricorso e degli atti consequenziali.
art. 370 c.p.c.
venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso per la notifica al ricorrente del controricorso
Fissa il termine entro cui deve essere notificato il controricorso contenente eventuale ricorso incidentale; il mancato rispetto rende il ricorso incidentale inammissibile.
art. 371 c.p.c.
Sanziona la tardività delle notifiche e degli atti processuali correlati: la notificazione oltre il termine previsto determina l'inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 398 c.p.c.
la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione
La mera introduzione di un incidente di revocazione non sospende i termini di proposizione del ricorso per cassazione, salvo provvedimento motivato del giudice competente.
art. 112 c.p.c.
Prescrive l'obbligo di motivazione e di pronuncia su tutte le questioni rilevanti: la Corte ha ritenuto che le pronunce (anche implicite) della CTR fossero sufficientemente motivate e che i rilievi di omessa pronuncia fossero infondati.
art. 360 c.p.c.
elenca i motivi di cassazione; la Corte ha valutato e respinto i motivi dedotti ai sensi del n. 3 e n. 4 (violazione di norme sostanziali e di forma/provocatio di motivazione).
art. 38 c.c.
responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta (sorgenti ex lege) risponde solidalmente, nel periodo di investitura, chi in forza del ruolo abbia effettivamente diretto la gestione complessiva: la CTR ha applicato questo principio alla posizione del ricorrente.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini prevista non fosse applicabile al caso di specie perché il termine in esame scadeva successivamente al 31/07/2019.
art. 348 ter c.p.c., comma 5
Limite della cd. doppia conformità: la valutazione dei fatti di merito da parte dei giudici di merito non è sindacabile in Cassazione quando conforme a criteri giurisprudenziali consolidati; la Corte ha richiamato questo vincolo nel non sindacare le valutazioni di fatto della CTR.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Regolamenta il contributo unificato per la cassazione; la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale nelle ipotesi previste.
Massime di principio
- In associazioni non riconosciute la responsabilità per debiti tributari ex art. 38 c.c. riguarda non la mera titolarità della carica, ma chi in forza del ruolo ha effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo considerato; la prova dell'effettivo esercizio di gestione può essere desunta in via presuntiva dagli atti e dalle circostanze.
- I termini processuali per la Cassazione (deposito e notifiche) sono rigorosi: notifiche tardive del controricorso contenente ricorso incidentale rendono quest'ultimo inammissibile.
- Una pronuncia di merito implicita è sufficiente a escludere la doglianza di omessa pronuncia se la decisione di appello conferma espressamente l'accertamento di primo grado o argomenta il punto in maniera logicamente riconoscibile.
- La valutazione della congruità di percentuali (es. sovrafatturazione stimata) può essere fondata su elementi documentali e presunzioni logiche; la motivazione può essere sintetica purché indichi le basi fattuali e giuridiche che sorreggono il giudizio, rispettando la soglia minima costituzionale.
- L'onere della prova delle componenti negative del reddito grava sul contribuente: l'assenza di documentazione probante può legittimare il rigetto delle deduzioni su costi non dimostrati.
- Le censure generiche e prive di indicazione documentale puntuale (es. importi, documenti che si intendono produrre) sono inammissibili in Cassazione; è necessario indicare con precisione gli elementi probatori rispetto ai quali si deduce la violazione.
- In caso di reciproca soccombenza tra parti nel gravame di legittimità, è possibile la compensazione delle spese di giudizio.
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