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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31323/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 322-bis c.p.p. proposta dal ricorrente, terzo estraneo, volta al dissequestro dei metalli preziosi (oro) o, in alternativa, del loro controvalore in denaro, relativi al contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. S.p.A. Il ricorrente deduceva che il contratto fosse valido ed efficace, che egli fosse terzo estraneo e di buona fede, che i beni fossero di sua esclusiva proprietà (anche gravati da ipoteca anteriore al sequestro) e che, in presenza della vendita dell'oro, dovesse poter ottenere il controvalore in denaro o la restituzione, facendo valere i propri diritti ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia). Contestava inoltre la valutazione del Tribunale circa il mancato reperimento di oro specificamente individuato e la conclusione che l'appello fosse meramente ripropositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo di questioni già esaminate e rigettate con provvedimento precedente (24/11/2023) e privo di nuovi elementi. Ha inoltre osservato che, nella situazione concreta, l'oro in sequestro era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e il ricavato era stato versato al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), sicché l'impugnante non poteva ottenere un risultato immediato e diretto (dissequestro materiale). La Corte ha richiamato l'applicabilità del procedimento concorsuale previsto dal d.lgs. n. 159/2011 (domanda di ammissione del credito, verifica davanti al giudice delegato, composizione dello stato passivo) come strumento idoneo per la tutela del terzo creditore; la buona fede riconosciuta è condizione necessaria ma non esonera dal seguire quella procedura. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regola l'appello cautelare reale; la Corte ha rilevato che l'impugnazione ex art. 322-bis deve indicare punti specifici di censura e non può essere meramente ripropositiva di motivi già decisi.

  • d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.)

    Prevede il procedimento di tutela dei terzi creditori in presenza di misure patrimoniali di prevenzione (domanda di ammissione, verifica, composizione dello stato passivo). La Corte ha ritenuto tale procedura il canale corretto per far valere i crediti del terzo nei confronti delle somme/beni ricadenti nel sequestro preventivo.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata dalla giurisprudenza e dal Tribunale come collegamento operativo tra il codice di procedura penale e le disposizioni del codice antimafia in tema di tutela dei terzi.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e le regole per la composizione dello stato passivo; la Corte ha indicato che il giudice delegato dovrà verificare i crediti vantati contro la società sottoposta a misure.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina l'intervento e i poteri dell'amministratore giudiziario; la sentenza osserva che eventuali richieste contrattuali (es. esercizio di opzioni previste dal contratto "Conto Tesoro") devono essere rivolte all'amministratore giudiziario, che può subentrare ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile e non sussista assenza di colpa; la Corte ha applicato tale norma per imporre sanzione e spese al ricorrente.

  • art. 310 cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)

    Richiamato nei principi di impugnazione cautelare: l'appello cautelare deve specificare i motivi e i punti della decisione censurati; la Corte ha confermato l'esigenza di specificità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un terzo che dichiara di essere proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo mediante rapporto contrattuale con la società sotto indagine deve, se i beni sono stati o possono essere gestiti/venduti dall'amministratore giudiziario, utilizzare la procedura prevista dal d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione del credito e verifica davanti al giudice delegato) per ottenere la soddisfazione del proprio credito o la riconsegna del controvalore.
  • Un appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. è inammissibile se si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e rigettate senza apportare elementi nuovi o non previamente conoscibili: occorre specificità nella indicazione dei punti di censura.
  • La mera riconoscenza della buona fede del terzo non basta di per sé a ottenere il dissequestro immediato: la buona fede è condizione necessaria per il positivo esito della verifica concorsuale, ma il procedimento formale davanti al giudice delegato rimane obbligatorio.
  • Se il bene posto in sequestro è stato autorizzato alla vendita e il ricavato depositato (es. al F.U.G.), non è realistico mirare a un immediato dissequestro materiale; il terzo dovrà invece far valere il proprio diritto attraverso la procedura di riconoscimento del credito e, eventualmente, il riparto dello stato passivo.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a conseguire un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante; se l'impugnazione non può produrre tale risultato, può essere considerata inammissibile.

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