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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31783/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 25/02/2021. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) nullità delle notifiche dei decreti di citazione in appello presso il domicilio dichiarato per vari udienze (notifica iniziale tentata e ritorno per 'irreperibilità'); 2) nullità assoluta della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, in quanto notificati direttamente al difensore anziché al domicilio regolarmente eletto, senza previa verifica dell'inidoneità del domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; 3) vizio di motivazione e travisamento dei fatti sull'elemento soggettivo della ricettazione (consapevolezza della contraffazione); 4) contestazione della determinazione della pena base. Il Collegio ha ritenuto il secondo motivo assorbente e decisivo.

La decisione

Accoglimento del ricorso per il secondo motivo: la Corte ha dichiarato che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, effettuata direttamente al difensore non preceduta da verifica dell'inidoneità del domicilio eletto, costituisce omessa notifica e determina una nullità assoluta insanabile. Conseguentemente sono state annullate senza rinvio sia la sentenza d'appello che quella di primo grado, con revoca delle statuizioni civili dipendenti dalla condanna. Nel corso del giudizio di legittimità è inoltre maturata la prescrizione del reato di ricettazione (art. 474 c.p.), pertanto il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e non si è disposta la trasmissione degli atti al tribunale.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notifica al difensore come sostitutiva è legittima solo se sia stata prima verificata l'impossibilità o l'inidoneità della notifica presso il domicilio eletto; in mancanza di tale verifica la notifica al difensore si configura come omissione e determina nullità assoluta.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura di notifica sostitutiva al difensore dopo che la prima notifica personale è andata a buon fine; se ricorre questa fattispecie la mancata successiva notifica al domicilio eletto può essere solo irregolarità sanabile, non omissione.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità della vocatio in ius; la Corte ricorda che la nullità assoluta ricorre quando la notificazione sia totalmente omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 184, cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria di alcune irregolarità di notifica quando l'atto sia comunque pervenuto a conoscenza dell'interessato; ma non opera se si è in presenza di una omissione della notifica personale.

  • art. 491, cod. proc. pen.

    Termini di decadenza per la deduzione di nullità a regime intermedio; la Corte ha richiamato questo articolo nella discussione sull'eventuale tardività dell'eccezione, ma ha escluso la sanabilità quando la nullità è assoluta.

  • art. 474, cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione, oggetto del procedimento; il Collegio ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione nel corso del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o del decreto che dispone il giudizio effettuata al difensore in luogo del domicilio eletto è legittima solo se è stata previamente accertata l'inidoneità o l'impossibilità di notificare al domicilio; in assenza di tale verifica si configura una omissione e una nullità assoluta.
  • Se invece è avvenuta una prima notifica personale andata a buon fine e successivamente la notifica è stata fatta al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, la eventuale mancata notificazione al domicilio eletto può essere considerata una irregolarità sanabile (nullità a regime intermedio).
  • La nullità assoluta della citazione è rilevabile d'ufficio fino alla sentenza conclusiva e, se accertata, determina l'annullamento della sentenza penale e la revoca delle statuizioni civili fondate sulla condanna.
  • La prescrizione maturata nel corso del giudizio di legittimità estingue il reato ai fini penali, ma non impedisce che la Cassazione accerti e dichiari eventuali nullità assolute intervenute nel corso del processo.
  • In situazioni concrete è fondamentale che la difesa verifichi e documenti tempestivamente la regolarità delle notifiche (elezione di domicilio, prima notifica personale, modalità e prova di ricezione presso il difensore) e sollevi le eccezioni nel tempo processuale utile per non rischiare decadenze quando si tratti di nullità a regime intermedio.

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