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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-146/25

Order of the Court of 25 June 2025. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-146/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di Puma SE di far proseguire l’appello contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il livello di specificità richiesto, che le censure sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, le contestazioni sulla motivazione, sulla tutela dei marchi molto rinomati e sulla mancata considerazione di una survey sono state giudicate insufficienti o attinenti alla valutazione delle prove, non idonee di per sé a superare il filtro di ammissibilità.

Ricorso in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’appello di Puma SE per difetto di dimostrazione che le censure sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’appello avverso la sentenza del Tribunale, relativo a un marchio dell’Unione europea, dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in quanto le censure dedotte avrebbero posto questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le doglianze sulla motivazione del Tribunale, sulla portata della tutela delle marche molto rinomate e sulla mancata considerazione di una survey costituissero tali questioni.

Principio di diritto

Per gli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di una commissione di ricorso dell’EUIPO, la Corte ammette il ricorso a proseguire solo se il ricorrente dimostra in modo concreto e specifico che le censure dedotte sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Doglianze generiche sulla motivazione, sulla protezione dei marchi rinomati o sulla valutazione delle prove non bastano; in mancanza di una dimostrazione conforme agli articoli 58a dello Statuto e 170a-170b del regolamento di procedura, l’appello non è autorizzato a proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricorso in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’appello di Puma SE

La Corte di giustizia, in formazione competente a decidere se un appello possa essere autorizzato a proseguire, ha esaminato il ricorso proposto da Puma SE contro la sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2024, nella causa relativa a un’opposizione dinanzi all’EUIPO riguardante il segno "LaZZarO by Li Puma". La decisione riguarda il filtro di ammissibilità previsto per taluni appelli in materia di marchio dell’Unione europea.

Contesto processuale

Puma SE aveva impugnato davanti al Tribunale la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2023; il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento. Successivamente, Puma ha proposto appello alla Corte chiedendo anche l’autorizzazione a farlo proseguire, come richiesto nei casi contemplati dall’articolo 58a dello Statuto.

Normativa applicabile

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto, quale base dell’appello;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina la trattazione dell’appello alla previa decisione della Corte quando esso riguarda decisioni del Tribunale su decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di ammissione e la forma della decisione;
  • l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, richiamato come fondamento sostanziale delle doglianze dell’appellante;
  • gli articoli 41 e 47 della Carta, evocati dalla ricorrente con riferimento al diritto a una buona amministrazione e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Argomentazioni di Puma SE

La ricorrente sosteneva che l’appello sollevasse questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione per tre ordini di ragioni:

  • il Tribunale avrebbe fornito una motivazione incompleta, non procedendo a una valutazione globale e completa dei fattori rilevanti per accertare il collegamento tra i segni presso il pubblico interessato;
  • il Tribunale avrebbe trascurato il principio, ricavato dalla giurisprudenza Intel, secondo cui maggiore è la reputazione e il carattere distintivo del marchio anteriore, più probabile è l’esistenza di un collegamento tra i segni, anche in presenza di dissimilarità tra beni e servizi;
  • il Tribunale non avrebbe preso in considerazione una survey GfK prodotta in Germania, da cui emergerebbe che il pubblico pertinente collega i segni in causa, con lesione del diritto al contraddittorio e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’appello siano significative ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie e indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di appello;
  • la questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • le ragioni per cui tale questione sarebbe rilevante ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

La Corte precisa inoltre che non basta denunciare un errore di diritto o una motivazione insufficiente: occorre spiegare in concreto perché tale errore o insufficienza oltrepassi il caso specifico e presenti una rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione.

Quanto alle doglianze sulla motivazione e sulla tutela rafforzata dei marchi molto rinomati, la Corte osserva che Puma si è limitata ad argomenti di carattere generale, senza dimostrare in che modo la sentenza impugnata ponesse una vera questione di principio idonea a incidere sull’ordinamento dell’Unione. La Corte rileva inoltre che le censure relative alla mancata considerazione della survey investono la valutazione delle prove, profilo che, di regola, non è sufficiente a fondare l’ammissione dell’appello salvo circostanze speciali, qui non dimostrate.

Decisione

La Corte conclude che la richiesta di Puma SE non è idonea a dimostrare che l’appello sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza:

  • l’appello non è autorizzato a proseguire;
  • Puma SE è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

Il filtro di ammissibilità degli appelli in materia di decisioni dell’EUIPO richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica delle questioni prospettate; censure generiche, contestazioni sulla motivazione o sulla valutazione probatoria non bastano se non viene mostrato in concreto l’impatto sulla coerenza, sull’unità o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeadiritto processuale dell’unione europeatutela dei marchi rinomatiammissibilità dell’appellodiritto a una tutela giurisdizionale effettiva

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