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Ordinanza

Ordinanza n. 2114/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania Sez. II, n. 1678/2024 in data 6 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202402409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del giudicato e mancata attività del commissario ad acta nominato per l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., domanda di sostituzione del commissario ad acta, individuato nella persona del Segretario generale del Comune di Graniti, nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, n. 1678/2024. Essi hanno dedotto che la sentenza era stata notificata il 18 marzo 2025 sia al Comune sia al commissario; che, a fronte del protrarsi dell'inottemperanza, il difensore aveva notificato al commissario il 7 luglio 2025 un atto di significazione per l'esecuzione, invitandolo a comunicare la data di insediamento e ad avviare gli adempimenti necessari; e che il commissario non aveva fornito riscontro neppure dopo la diffida ad adempiere notificata il 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p. I ricorrenti si sono opposti alla successiva richiesta del commissario, datata 7 gennaio 2026, di una proroga di novanta giorni, rilevando che essa era stata formulata dopo la scadenza del termine assegnato dalla sentenza e dopo la diffida, che l'affermato avvio degli adempimenti nel luglio 2025 non era documentato e che la documentazione necessaria era già nella disponibilità del Comune.

La decisione

Il Collegio ha rigettato allo stato la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo preferibile e più celere consentirgli di completare il mandato entro un ulteriore termine. La proroga di novanta giorni richiesta il 7 gennaio 2026 è stata considerata ormai decorsa, anche in ragione del momento del deposito della relativa nota. È stato quindi assegnato al commissario un ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per portare a compimento il mandato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 ottobre 2026; entro tale data il commissario dovrà documentare compiutamente l'intervenuto adempimento. La decisione sulla sostituzione è dunque allo stato negativa, ma resta subordinata alla verifica dell'effettiva esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di chiedere la sostituzione del commissario ad acta; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non necessario procedere immediatamente alla sostituzione.

  • art. 328, comma 2, c.p.

    Richiamato quale fondamento della diffida ad adempiere notificata dai ricorrenti al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di sostituzione del commissario ad acta può essere rigettata allo stato quando il giudice ritenga più celere ed efficace assegnare allo stesso ausiliario un ulteriore termine per completare il mandato, mantenendo il controllo giudiziale sull'adempimento.
  • Quando il termine richiesto dal commissario ad acta mediante una domanda di proroga risulti già decorso, il giudice può assegnare autonomamente un nuovo termine, determinandone la durata e facendolo decorrere dalla comunicazione amministrativa della decisione.
  • Il rinvio della camera di consiglio e l'obbligo per il commissario ad acta di documentare compiutamente l'adempimento consentono al giudice dell'ottemperanza di verificare successivamente l'esecuzione del mandato prima di decidere eventuali ulteriori misure sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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