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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22067/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso di accise per fornitura di gas naturale ad azienda ospedaliera (importo €1.337.345,20) per il periodo 2012-2014: la controversia riguarda la decorrenza del diritto al trattamento agevolato (aliquota per usi industriali ai sensi dell'art.26 TUA) e, conseguentemente, la decorrenza del rimborso richiesto dal fornitore. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che l'agevolazione ha efficacia ex nunc e decorre dalla presentazione della domanda del consumatore finale (depositata il 17/11/2014); la società fornitrice chiedeva il rimborso per periodi antecedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società fornitrice. La Corte ha affermato il principio secondo cui, quando il fornitore chiede il rimborso di accise conseguente al riconoscimento di un'aliquota agevolata accordata al consumatore finale, la decorrenza del rimborso coincide con la decorrenza del riconoscimento dell'aliquota a favore del consumatore, che a sua volta decorre dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa; non è possibile far decorrere il rimborso da data anteriore al deposito della domanda del consumatore. Le spese dei due gradi di merito sono compensate; il controricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 26, comma 3

    «Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole (...) . Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti».

    La Corte conferma che le forniture di gas a fini di combustione nelle aziende ospedaliere rientrano nell'uso industriale agevolato; l'agevolazione si riconosce al consumatore finale e il suo effetto decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 2 e 14

    Art.14 richiamato in relazione al rimborso del consumatore finale verso il fornitore; la giurisprudenza applicata interpreta che il diritto al rimborso del consumatore decorre dalla presentazione della richiesta amministrativa e tale decorrenza riverbera sul rapporto privato con il fornitore.

  • d.m. 12 luglio 1977, art. 4

    Richiamato dall'Amministrazione; la sentenza non svolge una specifica interpretazione estesa ma include il decreto tra le norme secondarie rilevanti alla materia delle accise.

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837

    Principio richiamato: la domanda di ripetizione del consumatore verso il fornitore può produrre effetti con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza all'autorità finanziaria, poiché il godimento del beneficio è subordinato all'accertamento dei presupposti amministrativi.

  • Giurisprudenza e Corte di Giustizia (es. C‑398/09 Lady Kid)

    Richiamati i principi relativi al divieto di arricchimento senza causa: se il fornitore ha trasferito il costo dell'accisa al consumatore, un rimborso esteso retroattivamente al fornitore potrebbe determinare un'indebita sovracompensazione.

Massime di principio

  • Quando l'aliquota agevolata sulle accise è riconosciuta al consumatore finale, la decorrenza dell'agevolazione (e quindi del diritto al rimborso) è la data di presentazione della domanda amministrativa del consumatore; non può farsi decorrere prima.
  • Se il fornitore chiede il rimborso in conseguenza del riconoscimento dell'aliquota al consumatore, il periodo rimborsabile per il fornitore coincide con la decorrenza riconosciuta al consumatore (ossia dalla presentazione della sua domanda).
  • Per evitare un ingiustificato arricchimento, il diritto al rimborso del fornitore può essere ridotto o escluso se è provato che il fornitore ha trasferito il costo dell'accisa sul consumatore finale (e quindi il rimborso determinerebbe una sovracompensazione).
  • L'eventuale riconoscimento amministrativo (nota/circolare) che uniforma l'Ufficio alla giurisprudenza può produrre effetti solo con riferimento alla decorrenza stabilita dalla domanda del consumatore; le circolari non anticipano automaticamente la decorrenza del diritto al rimborso.
  • In casi analoghi è essenziale conservare e produrre la documentazione comprovante la data di presentazione della domanda del consumatore finale e qualsiasi prova relativa al riversamento del costo dell'accisa dal fornitore al consumatore.

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