Sentenza n. 4809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3176/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato irricevibile per tardività l’appello relativo alla domanda risarcitoria per il ritardo nell’approvazione di un programma urbanistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio nella sentenza che aveva dichiarato tardiva l’azione risarcitoria. Secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente presupposto che il procedimento urbanistico dovesse essere concluso già nel 2013, mentre dagli atti di causa, dalla sentenza del TAR che aveva accertato l’illegittimità dell’inerzia e dalla documentazione amministrativa sarebbe emerso che il procedimento non era concretamente definibile prima del completamento di ulteriori adempimenti istruttori, dell’acquisizione di fideiussioni e della valutazione di osservazioni intervenute tra settembre e dicembre 2017. Il ricorrente sosteneva quindi che la domanda risarcitoria, notificata il 28 dicembre 2018, fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 30, comma 4, c.p.a. e chiedeva la rescissione della sentenza e il riesame dei motivi d’appello già dedotti. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il ricorso, pur individuando la censura revocatoria, non riproponeva in modo puntuale e specifico i motivi dell’originario ricorso e dell’appello per l’eventuale fase rescissoria, limitandosi a un generico richiamo agli argomenti già svolti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. La revocazione è soggetta al principio di autosufficienza e deve contenere sia le censure dirette a ottenere la rescissione della sentenza impugnata, sia la domanda di decisione sull’originario ricorso nella successiva fase rescissoria, con la riproposizione degli specifici motivi. Nel caso concreto il ricorrente aveva individuato il presunto errore di fatto, ma non aveva riprodotto testualmente né articolato puntualmente i motivi già proposti nei precedenti gradi, limitandosi a un generico rinvio. Il giudice non poteva supplire alla lacuna richiamando gli atti del precedente processo, stante l’autonomia del giudizio di revocazione, né la carenza poteva essere colmata con una memoria difensiva. La pronuncia ha natura definitiva e le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in favore di Roma Capitale in euro 8.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Prevede il rimedio della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, integrato dai motivi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato quale fondamento della revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
art. 30, comma 4, c.p.a.
La precedente sentenza oggetto di revocazione aveva applicato il termine decadenziale per la proposizione dell’azione risarcitoria; la decisione in esame non riesamina nel merito tale questione.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione nel processo amministrativo deve essere autosufficiente e contenere sia la domanda rescindente, diretta a ottenere la rimozione della sentenza viziata, sia la domanda rescissoria, diretta alla decisione sull’originaria controversia.
- La domanda rescissoria deve riproporre in modo specifico e puntuale i motivi dell’originario ricorso o appello; il mero richiamo generico agli atti o alle censure già dedotte non soddisfa il requisito di autosufficienza e determina l’inammissibilità della revocazione.
- Il giudice della revocazione non può supplire alla mancata riproposizione dei motivi rescissori mediante il richiamo agli atti del precedente processo, poiché il giudizio di revocazione è autonomo rispetto al giudizio concluso con la sentenza impugnata.
- La carenza dei motivi rescissori nell’atto introduttivo non può essere sanata mediante una successiva memoria difensiva, quando ciò comporti l’integrazione dell’originaria domanda e delle censure non specificamente articolate nel ricorso.
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