Cassazione Civile, Ordinanza n. 06666/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva intrattenuto con un istituto di credito due rapporti di conto corrente e un deposito titoli connessi a operazioni di investimento. A garanzia dell'esposizione debitoria aveva costituito pegni su azioni e polizze assicurative. In seguito al ribasso dei titoli e all'aumento dell'esposizione, la banca gli aveva richiesto di reintegrare le garanzie, comunicando solo tardivamente l'inadeguatezza del pegno. Il cliente agiva sostenendo che la banca avesse violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti dalla disciplina bancaria e finanziaria, perché avrebbe dovuto avvertirlo tempestivamente dell'andamento negativo dei titoli e dei rischi connessi. In appello, la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado quanto al risarcimento, con riconoscimento del proprio credito residuo verso il cliente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) illegittimità costituzionale della composizione del collegio d'appello per partecipazione di giudici ausiliari; 2) violazione delle norme processuali e della disciplina dell'intermediazione finanziaria per avere la Corte d'appello escluso obblighi informativi della banca; 3) ulteriore violazione delle stesse norme per la valutazione dell'assetto contrattuale e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di quantificazione del credito bancario e di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione del collegio d'appello, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che consente ai giudici ausiliari di decidere i processi fino alla riforma organica e comunque entro il termine fissato. Ha poi escluso che, nel solo contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, possa configurarsi un obbligo della banca di monitorare costantemente l'andamento dei titoli e di informare il cliente dell'aggravamento del rischio, obbligo proprio invece del servizio di gestione del portafoglio o di consulenza, non risultanti nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito non avesse introdotto una causa petendi diversa da quella allegata, poiché nell'atto introduttivo era stata dedotta solo la mancata comunicazione dell'andamento negativo dei titoli. Quanto alla quantificazione del credito della banca, la doglianza è stata reputata inammissibile o comunque estranea alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva correttamente rideterminato il dare-avere sulla base di una nuova CTU e aveva escluso il risarcimento invocato dal cliente. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute alla banca e delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 276, comma 2, c.p.c.
Consente di esaminare prioritariamente il motivo potenzialmente idoneo a definire il giudizio secondo la ragione più liquida.
art. 158 c.p.c.
La nullità per vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo se gli atti sono compiuti da soggetto estraneo all'ufficio, non da giudice ausiliario legittimato a decidere.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso.
artt. 112 e 115 c.p.c.
Il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto né porre a base della decisione fatti estranei alla causa petendi; la decisione deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre un vizio della motivazione e della struttura della sentenza di merito.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
È richiamato in tema di contratti bancari; la Corte esclude che la disciplina invocata imponga un obbligo di consulenza o monitoraggio nel mero deposito titoli.
art. 21 T.U. n. 58/1998
L'obbligo di operare in modo che i clienti siano adeguatamente informati non è interpretato come dovere generale di monitoraggio continuo dei titoli, ma è circoscritto ai servizi di gestione del portafoglio o consulenza.
art. 23 T.U. n. 58/1998
Richiamato unitamente alle norme sull'intermediazione finanziaria nella contestazione della disciplina applicabile.
art. 17 d.lgs. n. 415/1996
Richiamato nella disciplina dell'intermediazione finanziaria invocata dal ricorrente.
artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamati per la pretesa violazione degli obblighi informativi sugli investimenti; nel caso concreto la Corte rileva l'assenza dei presupposti fattuali allegati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 106 Cost.
È richiamato per affermare la piena assimilazione dei poteri dei giudici ausiliari a quelli dei magistrati togati nei limiti consentiti dalla legge.
artt. 3, 25, 106, comma 2, e 111 Cost.
Evocati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, poi ritenuta infondata.
Corte cost. n. 41/2021
Richiamata per affermare la perdurante utilizzabilità dei giudici ausiliari fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque entro il termine indicato.
L. n. 228/2012
Richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, l'intermediario non assume un obbligo generale di monitorare l'andamento di mercato dei titoli e di avvisare il cliente dell'aggravamento del rischio, salvo che sia stato pattuito un servizio diverso, come la gestione di portafoglio o la consulenza.
- L'obbligo di adeguata informazione dell'intermediario non può essere esteso in via automatica fino a imporre un dovere costante di suggerire il disinvestimento sulla base delle fluttuazioni del mercato.
- La domanda risarcitoria deve essere ancorata ai fatti costitutivi effettivamente allegati nell'atto introduttivo; il giudice non può fondarla su una diversa causa petendi ricostruita d'ufficio.
- La censura di nullità per vizio di costituzione del giudice è infondata quando la decisione sia resa da un giudice ausiliario legittimato a far parte del collegio secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del merito o delle risultanze della CTU quando la corte territoriale abbia motivatamente proceduto a una nuova quantificazione del rapporto dare-avere e la doglianza si risolva in una richiesta di riesame del fatto.
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