Sentenza n. 216/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 11.9.2023, datato 11.9.2023, emanato dal Questore di Lecce, notificato a mani dell’interessato il 13.9.2023, relativo alla sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a due trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo; - della “Lettera di contestazione degli addebiti” n. -OMISSIS-, datata 5.8.2023, emessa dal Questore di Lecce e notificata il 12.8.2023; - di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare pecuniaria pari a due trentesimi di una mensilità dello stipendio, unitamente alla presupposta contestazione degli addebiti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dal Questore per due distinti addebiti: la mancata reperibilità presso il domicilio durante le fasce orarie previste per la visita fiscale, mentre si trovava fuori casa in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, e lo svolgimento non autorizzato di attività assicurativa incompatibile con l’impiego nella Polizia di Stato. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 4, comma 2, nn. 18 e 2, d.P.R. 737/1981, dell’art. 32 d.P.R. 686/1957, delle norme sull’incompatibilità degli incarichi e del regolamento di servizio, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale, irrazionalità, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha sostenuto che la propria assenza dal servizio non fosse riconducibile a una comune malattia, ma a un’aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, con conseguente applicazione della disciplina della visita di controllo, che richiede il preventivo avviso del dipendente, e non di quella delle visite fiscali con fasce orarie di reperibilità. In relazione al secondo addebito ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo di essersi limitato a un contatto occasionale con personale della Guardia Costiera per ragioni personali e di conoscenza, senza svolgere attività assicurativa. In via subordinata ha dedotto l’illegittimità della sanzione per carenza di motivazione e istruttoria e per erronea applicazione della disciplina disciplinare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione, con annullamento della sanzione nella parte fondata sulla contestata violazione della reperibilità, salva la riedizione del potere. Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione non contestata dall’Amministrazione, che il dipendente si trovava il 30 luglio 2023 in aspettativa per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ha quindi ritenuto applicabile la disciplina dell’aspettativa e della visita di controllo prevista dagli artt. 66 d.P.R. 3/1957 e 30 e 32 d.P.R. 686/1957, non quella delle visite fiscali e delle fasce orarie di reperibilità prevista per l’ordinaria assenza per malattia. Poiché la visita di controllo avrebbe dovuto essere previamente comunicata al dipendente, è venuto meno il presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare relativo all’allontanamento dal domicilio. Il TAR ha invece respinto la censura relativa all’attività assicurativa: l’informativa riservata del comandante dell’Ufficio locale marittimo, proveniente da un pubblico ufficiale, attestava che il ricorrente si era fatto riconoscere come interlocutore telefonico per il disbrigo di pratiche assicurative in favore dell’ufficio. Il ricorrente non aveva fornito elementi probatori concreti idonei a confutare tale ricostruzione. Il giudice ha pertanto ritenuto correttamente contestata e sanzionata l’attività esterna non autorizzata, incompatibile con l’impiego nella Polizia di Stato ai sensi degli artt. 60 d.P.R. 3/1957, 53 d.lgs. 165/2001 e 4, comma 2, n. 2, d.P.R. 737/1981. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 66 d.P.R. 3/1957
L’impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.
La disposizione individua l’aspettativa per infermità come istituto distinto dal congedo o dall’ordinaria assenza per malattia; nel caso concreto il dipendente era formalmente collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
art. 30 d.P.R. 686/1957
La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere corredata da un certificato medico [...] L’impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa.
La disciplina dell’aspettativa per infermità prevede una specifica regolazione della dimora del dipendente durante il periodo di aspettativa.
art. 32 d.P.R. 686/1957
L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’amministrazione; [...] l’impiegato [...] può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine [...] fa domanda all’amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo.
In caso di aspettativa per infermità, il controllo dell’Amministrazione avviene mediante visita di controllo, della quale il dipendente deve essere preventivamente avvisato quando abbia manifestato la volontà di farsi assistere da un medico di fiducia; non si applicano automaticamente le fasce orarie delle visite fiscali.
art. 4, comma 2, n. 2, d.P.R. 737/1981
La disposizione sanziona disciplinarmente la violazione dei doveri del personale della Polizia di Stato derivante dallo svolgimento di incarichi o attività esterne non autorizzati.
art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. 737/1981
La disposizione è stata richiamata dall’Amministrazione quale base disciplinare per la condotta contestata, ma il relativo addebito è venuto meno quanto alla mancata reperibilità, perché il dipendente era in aspettativa per infermità e non soggetto alle fasce orarie delle visite fiscali.
art. 60 d.P.R. 3/1957
La norma è stata applicata quale fonte del divieto di svolgere attività o incarichi esterni incompatibili e non previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
art. 53 d.lgs. 165/2001
La disposizione è stata richiamata in combinato disposto con l’art. 60 d.P.R. 3/1957 per fondare il divieto di incarichi esterni non autorizzati per il dipendente pubblico.
decreto 17 ottobre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
La disciplina delle visite fiscali e delle fasce orarie di reperibilità non trova applicazione, secondo il TAR, al dipendente collocato in aspettativa per infermità, soggetto alla diversa disciplina della visita di controllo.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma il TAR ha accolto la censura solo con riferimento all’erronea applicazione della disciplina dell’aspettativa e ha ritenuto infondato il profilo relativo all’attività assicurativa.
Massime di principio
- Il dipendente pubblico collocato formalmente in aspettativa per infermità, anche quando l’infermità dipenda da causa di servizio, non è automaticamente soggetto alla disciplina delle visite fiscali e delle relative fasce orarie di reperibilità prevista per l’ordinaria assenza per malattia.
- Per il personale in aspettativa per infermità, il controllo amministrativo deve essere effettuato mediante la specifica visita di controllo disciplinata dagli artt. 30 e 32 d.P.R. 686/1957; quando il dipendente chieda di farsi assistere da un medico di fiducia, l’Amministrazione deve preavvisarlo del giorno e dell’ora della visita.
- L’irrogazione di una sanzione disciplinare per mancata reperibilità è illegittima se l’Amministrazione qualifica erroneamente come ordinaria malattia una situazione di aspettativa per infermità e applica, di conseguenza, le fasce orarie delle visite fiscali anziché la disciplina della visita di controllo.
- L’informativa circostanziata proveniente da un pubblico ufficiale può costituire elemento probatorio idoneo a fondare l’addebito disciplinare relativo allo svolgimento non autorizzato di un’attività esterna, quando il dipendente non offra elementi concreti di segno contrario.
- Per il dipendente della Polizia di Stato, lo svolgimento non autorizzato di attività o incarichi assicurativi incompatibili con l’impiego pubblico integra una violazione disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 d.P.R. 3/1957, 53 d.lgs. 165/2001 e 4, comma 2, n. 2, d.P.R. 737/1981.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →