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Ordinanza

Ordinanza n. 1308/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2023 con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, co. 1, lett. f) L. 91/1992 K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202315375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza ex art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana per residenza. Il TAR, rilevato che il ricorso rientra tra quelli potenzialmente definibili nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, ha ritenuto necessario verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, l'eventuale esistenza di circostanze idonee a determinare una definizione in rito, la completezza dell'istruzione e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stato depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né adottato una pronuncia sull'interesse a ricorrere. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti: esse devono fornire chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere e segnalare eventuali situazioni idonee a definire il giudizio con una pronuncia in rito; possono inoltre depositare documentazione rilevante ai fini della decisione. Ha ordinato specificamente alla pubblica amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato quindi rinviato alla successiva trattazione, senza regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel contesto delle verifiche preliminari relative agli atti e ai documenti del giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Utilizzato come base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alle condizioni di trattazione e al divieto di rinvio nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di cittadinanza italiana per residenza, respinta dal Ministero dell'Interno con il decreto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene che una causa possa essere definita nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, può onerare le parti di chiarire la persistente attualità dell'interesse a ricorrere e di segnalare eventuali circostanze idonee a determinare una definizione in rito.
  • Ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo quando la documentazione acquisita agli atti non consente una compiuta istruzione della causa.
  • Prima della calendarizzazione prioritaria di una causa ritenuta potenzialmente matura per la decisione, il giudice può richiedere alle parti di completare la documentazione rilevante e di assicurare la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico.
  • L'ordinanza istruttoria può assegnare alle parti un termine comune per fornire chiarimenti sull'interesse a ricorrere e per depositare la documentazione necessaria, senza anticipare la decisione sul merito o sull'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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