Sentenza n. 1553/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 155/2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 104/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in data 23.04.2024 e passata in giudicato il 22/04/2024 come da relativa certificazione rilasciata in data 22/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, con riferimento al rilascio della carta del docente e al pagamento delle somme riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 155/2024 del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi e passata in giudicato. L'inadempimento riguardava il mancato pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza e il mancato rilascio della carta del docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha spontaneamente eseguito la pronuncia, rilasciando la carta del docente e accreditando le somme dovute. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha integralmente ottemperato alla sentenza durante il giudizio. Ha nondimeno condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di legge, rilevando, ai fini della soccombenza virtuale, che erano sussistenti i presupposti sostanziali e processuali dell'azione e che il ricorso sarebbe stato fondato in ragione dell'originario inadempimento ministeriale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea e integrale del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
- Anche quando il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per adempimento sopravvenuto, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando se l'azione fosse originariamente fondata e se l'amministrazione fosse inadempiente al momento della sua proposizione.
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