Sentenza n. 1376/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 67 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici destinati a interventi di oculistica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal lotto n. 67, avente a oggetto un custom pack per vitrectomia, chiedendo l'annullamento dell'esclusione, la riammissione alla gara e il risarcimento del danno, preferibilmente in forma specifica. L'offerta prevedeva il camice chirurgico di taglia L richiesto dalla lex specialis, collocato all'esterno del telo che avvolgeva il resto del kit, ma anche un ulteriore telo protettivo esterno, destinato ad avvolgere l'intero confezionamento. La stazione appaltante ha ritenuto tale elemento non richiesto e incompatibile con i requisiti minimi, disponendo l'esclusione. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'esclusione, evidenziando la piena corrispondenza del prodotto offerto e della campionatura, nonché il carattere meramente aggiuntivo dell'ulteriore telo, idoneo ad aumentare la protezione dall contaminazione. Ha inoltre invocato il soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, disponendo la riammissione della ricorrente alla gara. Il Collegio ha rilevato che l'offerta rispettava il requisito essenziale relativo alla presenza e al posizionamento del camice di taglia L all'esterno del custom pack. L'ulteriore telo protettivo costituiva un elemento aggiuntivo, non un'omissione o una carenza del prodotto, e risultava coerente con la finalità di prevenire la contaminazione. L'esclusione è stata ritenuta illogica e immotivata, poiché la stazione appaltante non aveva indicato alcuna ragione concreta per cui il confezionamento ulteriore avrebbe violato la lex specialis o compromesso la funzionalità del kit. Il Collegio ha inoltre osservato che il capitolato contemplava un sacco contenitore nel confezionamento secondario e attribuiva uno specifico punteggio alla qualità del confezionamento: l'eventuale elemento ulteriore avrebbe potuto, al più, essere valutato in sede di attribuzione del punteggio, non determinare l'esclusione. È stata quindi ritenuta mancante la motivazione del provvedimento espulsivo. Le spese sono state poste a carico della stazione appaltante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti. La domanda risarcitoria non è stata esaminata separatamente, essendo stata disposta la reintegrazione in forma specifica mediante riammissione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
comunicazione dell'esclusione
Indicato quale base normativa della comunicazione trasmessa dalla stazione appaltante alla concorrente esclusa.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la presenza di un elemento ulteriore rispetto a quelli espressamente descritti nella lex specialis non giustifica automaticamente l'esclusione dell'offerta, quando i requisiti minimi richiesti risultino integralmente posseduti e l'elemento aggiuntivo non comprometta la funzionalità o la conformità del prodotto.
- L'esclusione per difformità dell'offerta deve essere sorretta dall'indicazione concreta della disposizione della lex specialis violata e delle ragioni per cui la caratteristica contestata incide sui requisiti minimi o sulla funzionalità della prestazione; in mancanza, il provvedimento è illogico e immotivato.
- Quando la caratteristica contestata riguarda un elemento aggiuntivo del confezionamento, idoneo a rafforzare la protezione o l'asetticità del prodotto, e non una mancanza di un requisito essenziale, essa non può fondare l'esclusione senza una specifica dimostrazione dell'incompatibilità con la disciplina di gara.
- Se la lex specialis prevede la valutazione qualitativa del confezionamento mediante attribuzione di punteggio, una caratteristica ulteriore del confezionamento, non lesiva dei requisiti minimi, deve essere considerata nell'ambito della valutazione dell'offerta e non trasformata in una causa espulsiva priva di adeguata motivazione.
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