Sentenza del 10/06/2016 n. 3450 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - DECRETO INGIUNTIVO - Somme non soggette ad Iva - Applicazione misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che le somme oggetto del decreto ingiuntivo, non derivando da rapporti giuridici soggetti all'applicazione dell'IVA, devono scontare l'imposta di registro in misura proporzionale. L'imposta di registro in misura fissa sarebbe stata applicabile solo in presenza di un'operazione soggetta a IVA, in base al principio di alternatività. Poiché tale presupposto mancava, la pretesa impositiva proporzionale è stata ritenuta corretta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale delle somme riconosciute mediante decreto ingiuntivo. In particolare, si contestava se tali somme dovessero essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, oppure in misura proporzionale, poiché non derivanti da un rapporto giuridico soggetto a IVA.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
L'imposta di registro in misura fissa opera, in via alternativa, quando l'atto o il rapporto sottostante è soggetto a IVA. Se invece le somme non derivano da un rapporto soggetto a IVA, non ricorre il presupposto per l'applicazione della misura fissa.
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
Le somme riconosciute con decreto ingiuntivo sono assoggettate a imposta di registro secondo la natura del rapporto sottostante. In assenza di assoggettamento a IVA, trova applicazione la misura proporzionale.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre esaminare il rapporto giuridico ed economico sottostante, non soltanto il contenuto formale del provvedimento giudiziario.
- La misura fissa dell'imposta di registro non si applica automaticamente ai decreti ingiuntivi: essa presuppone che le somme riconosciute siano riferibili a un'operazione soggetta a IVA.
- Quando il credito azionato non è soggetto a IVA, viene meno l'alternatività IVA-imposta di registro e può applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale.
- La qualificazione fiscale delle somme dipende dalla loro causa concreta: crediti derivanti da operazioni imponibili IVA e crediti estranei all'IVA possono ricevere un trattamento di registro diverso.
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