Sentenza n. 591/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 4430/2023 del 21.12.2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4430/2023, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. La sentenza era stata notificata il 2 febbraio 2024, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. Sono stati chiesti: l'ordine di pagamento di euro 1.000,00; la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; e la condanna alle spese. Il ricorrente ha documentato il credito e l'esistenza del giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese connesse al titolo, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate in base al giudicato e agli artt. 1282 e seguenti c.c. Non è stata invece riconosciuta la somma richiesta per ogni ritardo nell'esecuzione, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con mandato da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'oggetto.
- Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito deve essere verificata sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili; i conteggi del creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano l'Amministrazione.
- La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la somma domandata risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto al ritardo o agli obblighi derivanti dal giudicato.
- Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza e può essere incaricato di determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione; quando tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
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