Cassazione Penale, Sentenza n. 11380/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) omissione di prova decisiva e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento al certificato AUSL del 17/11/2018 attestante assenza di residui di stupefacenti; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione della giurisprudenza che, secondo il ricorrente, richiederebbe che il conducente effettivamente abbia guidato in stato di alterazione (si contestava la configurabilità del reato nel caso in cui il veicolo fosse fermo al momento del controllo); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria: quantificazione della pena ritenuta errata per uso del cumulo materiale e mancata considerazione dell'asserita incensuratezza; durata della sanzione accessoria della sospensione della patente ritenuta immotivatamente superiore alla media edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per ciascun motivo la Corte ha ritenuto il ricorso infondato: 1) il motivo sulla mancata assunzione di prova è inammissibile perché la prova non era stata chiesta con le forme di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e la censura risultava generica; 2) la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la fermata rientra nella fase della circolazione, quindi il controllo su veicolo fermo non esclude la configurabilità del reato; 3) le doglianze sulla dosimetria sono state ritenute generiche e, per la sanzione accessoria, inammissibili perché non oggetto di specifica richiesta di modifica in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; il ricorso è stato sintetizzato conformemente al suo disposto
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. d), e), b))
Dispositivi invocati come criterio di censura: lett. d) per la mancata assunzione di prova decisiva, lett. e) per il vizio di motivazione e lett. b) per la violazione di legge; la Corte ha valutato l'inammissibilità o l'infondatezza dei motivi secondo tali rubriche
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Ripreso per spiegare che la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta validamente solo se il mezzo di prova era stato richiesto con le forme previste da tale articolo
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla possibilità per la parte di invitare il giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria; la Corte sottolinea che la semplice richiesta di integrazione non equivale alla formale domanda di ammissione ex art. 495
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020) e successive proroghe
Norme procedurali relative al trattamento del procedimento in udienza camerale con modalità semplificate adottate durante il periodo pandemico; il procedimento è stato trattato in tali forme
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento nel caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al potere equitativo del giudice di imporre il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 ritenendo assente la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2...; Ai fini della configurabilità della contravvenzione... non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell'effettuazione del "test" di controllo sul conducente, atteso che la "fermata" costituisce fase della circolazione
La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui l'omessa richiesta formale di ammissione della prova rende inammissibile la censura per mancata assunzione della prova; ha altresì affermato che il controllo su veicolo fermo non esclude la fase di circolazione ai fini della contravvenzione
Massime di principio
- Una censura per mancata assunzione di prova decisiva in Cassazione richiede che la prova sia stata formalmente richiesta con le forme previste dall'art. 495, comma 2; inviti generici all'integrazione probatoria non sono sufficienti
- Il controllo su un conducente mentre il veicolo è fermo può comunque integrare la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza o alterazione da droghe, perché la fermata rientra nella fase della circolazione
- Le censure generiche sulla dosimetria della pena sono spesso inammissibili in Cassazione; bisogna indicare con precisione le ragioni giuridiche e di fatto per le quali la quantificazione sarebbe illegittima
- Le doglianze riguardanti sanzioni accessorie (es. durata della sospensione della patente) devono essere oggetto di specifica impugnazione in appello per poter essere dedotte in Cassazione; se non sono state contestate in appello, la questione può essere preclusa
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la parte soccombente può essere condannata alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
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